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DECRETO-LEGGE 24 novembre 2000, n. 345

Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 28-11-2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 gennaio 2001, n. 6 (in G.U. 26/01/2001, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/03/2004)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  27-1-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per la disciplina delle fondazioni liriche derivanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e dal citato decreto legislativo n. 387 del 1996, e già trasformati in fondazioni di diritto privato dal decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, al fine di salvaguardare la uniformità e la continuità degli assetti istituzionali, tenuto anche conto della identità di compiti svolti da tali soggetti, nonché la continuità dei rapporti giuridici in atto, evitando altresì conseguenze in tema di configurazione e gestione dei rapporti di lavoro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e per gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Trasformazione
1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II, della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
2. La fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
3. La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità, con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo, in quanto compatibili.
((Essa può))
continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto legislativo
(( . . . ))
si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1999.