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DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2011, n. 230

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE. (12G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2012
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  22-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, relativo all'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento CE n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, recante attuazione della direttiva 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro;
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nei termini prescritti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2011;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico, dell'interno e per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Normativa contabile
1. All'articolo 114-terdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, così come modificato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo le parole: «4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali.» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.».
2. All'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le parole: «di cui ai titoli V e V-bis» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai titoli V, V-bis e V-ter».
3. Al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «le società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998» sono inserite le seguenti: «le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998;»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: «gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993» sono aggiunte le seguenti: «; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.»;
d) all'articolo 4, comma 7, le parole: «previste dai commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis»;
e) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformità ai principi contabili internazionali.»;
f) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, per i patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, nonché per le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facoltà di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 (Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2010, n. 36, S.O.
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (Esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66.
- La legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge n. 88 del 2009:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1992, n. 37, S.O.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, S.O.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 114-terdecies del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dall'art. 4, comma 7, del presente decreto:
«Art. 114-terdecies (Patrimonio destinato). - 1. Gli istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali. A tal fine essi adottano apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 del codice civile. Si applica il secondo comma dell'art. 2447-quater del codice civile.
2. Decorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 2447-quater del codice civile ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello dell'istituto e dagli altri eventuali patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Si applica l'art. 114-duodecies, comma 2.
3. In caso di incapienza del patrimonio destinato l'istituto di pagamento risponde anche con il proprio patrimonio delle obbligazioni nei confronti degli utenti dei servizi di pagamento e di quanti vantino diritti derivanti dall'esercizio delle attività accessorie e strumentali.
4. Con riferimento al patrimonio destinato l'istituto di pagamento tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214, e seguenti, del codice civile, nel rispetto dei principi contabili internazionali. Gli amministratori redigono un separato rendiconto per il patrimonio destinato, da allegare al bilancio d'esercizio dell'istituto di pagamento.
5. In caso di sottoposizione a procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, l'amministrazione del patrimonio destinato è attribuita agli organi della procedura, che provvedono con gestione separata alla liquidazione dello stesso secondo le regole ordinarie. Gli ordini di pagamento e le attività accessorie e strumentali a valere sul patrimonio destinato che siano state avviate prima dell'avvio della procedura continuano ad avere esecuzione e ad esso continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente articolo. A decorrere dalla data di apertura della procedura non possono essere accettati nuovi ordini di pagamento né stipulati nuovi contratti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche o altri intermediari autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento, i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel patrimonio destinato e le relative passività. Ai fini della liquidazione del patrimonio destinato si applica l'art. 91, commi 2 e 3, intendendosi equiparati gli utenti dei servizi di pagamento ai clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari.
6. La Banca d'Italia può nominare un liquidatore per gli adempimenti di cui al comma 5, in luogo degli organi della procedura, ove ciò sia necessario per l'ordinata liquidazione del patrimonio destinato.
7. Il tribunale competente per l'avvio della procedura concorsuale del soggetto autorizzato alla prestazione di servizi di pagamento informa la Banca d'Italia della pendenza del procedimento.
7-bis. Ai patrimoni destinati costituiti ai sensi del presente articolo si applicano esclusivamente le disposizioni del codice civile espressamente richiamate.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 87 del 1992, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) alle banche;
b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77;
c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo;
d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il presente decreto si applica a:
a) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, diverse da quelle di cui alla lettera d);
b) le società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico di cui all'art. 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla lettera d);
c) le banche italiane di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le capogruppo dei gruppi di SIM iscritti nell'albo di cui all'art. 11, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società di gestione del risparmio di cui all'art. 1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) le società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione dell'art. 88, commi 1 e 2, e quelle di cui all'art. 95, comma 2, del codice delle assicurazioni private;
e) le società incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle indicate alle lettere da a) a d);
f) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, che redigono il bilancio consolidato;
g) le società diverse da quelle indicate alle lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile.».
- Si riporta il testo degli articoli 4, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 38 del 2005, come modificati dal presente decreto:
«Art. 4 (Bilancio di esercizio). - 1. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
2. Le società di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, per l'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
3. Le società di cui alla lettera d) dell'art. 2, che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato, redigono il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006.
4. Le società di cui alla lettera e) dell'art. 2 hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
5. Le società di cui alla lettera f) dell'art. 2 che esercitano la facoltà di cui all'art. 3, comma 2, e le società di cui alla lettera g) dell'art. 2 incluse, secondo i metodi di consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio netto, nel bilancio consolidato dalle prime redatto hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2005.
6. Le società di cui alla lettera g) dell'art. 2, diverse da quelle di cui al precedente comma, hanno la facoltà di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali, a partire dall'esercizio individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia.
6-bis. Le società di cui ai commi 1, 2 e 3 per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali.
7. La scelta effettuata in esercizio delle facoltà previste dai commi 4, 5, 6 e 6-bis non è revocabile, salvo che ricorrano circostanze eccezionali, adeguatamente illustrate nella nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società. In ogni caso, il bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è deliberata la revoca della scelta è redatto in conformità ai principi contabili internazionali.
7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.
7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.
In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE.».
«Art. 8 (Patrimoni destinati). - 1. Se il bilancio di esercizio o il bilancio consolidato sono redatti, ai sensi del presente decreto, in conformità ai principi contabili internazionali, ad essi è allegato, per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, un separato rendiconto redatto in conformità ai principi contabili internazionali.
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i rendiconti dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'art. 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 sono sempre redatti in conformità ai principi contabili internazionali.».
«Art. 9 (Poteri delle autorità). - 1. I poteri della Banca d'Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, per i patrimoni destinati di cui all'art. 8, comma 1-bis, nonché per le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che abbiano esercitato le facoltà di cui agli articoli 3 e 4, nel rispetto dei principi contabili internazionali.
2.
3. La Commissione nazionale per le società e la borsa predispone gli schemi di bilancio per le società di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art.
2.».