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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 161

Regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato. (11G0203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/10/2011
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  15-10-2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, concernente regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato;
Considerata l'esigenza di ottenere per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato, procedure concorsuali più spedite ed effettivamente gestibili;
Considerate, inoltre, la natura del servizio richiesto ai procuratori dello Stato e le oggettive necessità dell'Avvocatura dello Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - 1. L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale.
2. Le prove scritte hanno luogo nella provincia di Roma e consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.
3. La prova orale ha luogo a Roma e concerne, oltre alle materie indicate nel comma 2, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Il testo dell'art. 62 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286, è il seguente:
«Art. 62. - Con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico.».
- Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n. 286.
- Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi). - (Omissis).
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141 (Regolamento recante il limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 2000, n. 129.».
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al citato regio decreto n. 1612 del 1933, si veda nelle note alle premesse.