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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2008, n. 122

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, in materia di disciplina dell'uso del personal computer nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/7/2008
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-7-2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la legge 16 gennaio 2008, n. 16, recante modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, recante regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante: Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile 2008;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, comma 1, lettera a), le parole: "dattiloscritte (da 60 battute ciascuna)" sono sostituite dalle seguenti: "di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi";
b) all'articolo 44, comma 1, lettera c), secondo periodo, le parole: "una pagina e mezzo dattiloscritta di 45 righe da 60 battute ciascuna" sono sostituite dalle seguenti: "le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi";
c) dopo l'articolo 44, è inserito il seguente:
"Art. 44-bis. - Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).
1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.
2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16".
d) all'articolo 46 dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.";
e) all'articolo 48, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "I candidati" sono inserite le seguenti: ", ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta,";
2) al comma 6, secondo periodo, dopo la parola: "memorie" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'articolo 44-bis;
3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun
elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1.
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione,
anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.".
f) l'articolo 49, è sostituito dal seguente:
"Art. 49 (Termine della prova e consegna dei lavori). -1. Il candidato, compiuto il proprio lavoro lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome cognome e residenza.
2. In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.
3. Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione.
Dell'operato viene redatto apposito verbale. La commissione decide ai sensi dell'articolo 48, commi 7 e 8.
4. Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione.
5. Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con cera lacca e firmati all'esterno da due componenti della commissione e dal segretario.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Alfano, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2008

Ministeri istituzionali, registro n. 8 foglio n. 147

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, lettera a) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;".
- La legge 3 febbraio 1963, n. 69, reca: "Ordinamento della professione di giornalista".

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 44, comma 1, lettere a) e c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dal presente decreto:
"Art. 44 (Prova di idoneità professionale). - 1. La prova scritta prevista dall'art. 32, primo comma, della legge consiste:
a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;
b) (omissis);
c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi.
2.-4. (Omissis).".
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dal Regolamento qui pubblicato:
"Art. 46 (Ammissione alla prova di idoneità professionale). - 1. Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'art. 29, primo comma, della legge.
2. L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.
3. La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta.
3-bis. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione.
4. Alla domanda debbono essere allegati un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'art. 34, secondo comma, della legge ed all'art. 43 del presente regolamento.
5. Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.
6. I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra fa data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.
7. La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.
8. Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.
9. La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta.".
- Si riporta il testo dell'art. 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, come modificato dal Regolamento qui pubblicato:
"Art. 48 (Svolgimento della prova scritta). - 1. La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.
2. La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura, ove richiesta la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.
3. Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame.
4. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.
5. Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.
6. I candidati ove non si avvalgano della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'art. 44-bis.
6-bis. Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'art. 44, comma 1.
6-ter. Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali.
6-quater. In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'art. 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tempo trascorso dall'inizio della prova.
7. È escluso dalla prova chi contravvenga a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.
8. L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente.".