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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2016, n. 259

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico. (17G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/2017
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  3-2-2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la proposta della commissione paritetica, approvata nella riunione del 14 giugno 2016;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 14 luglio 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Trasferimento di beni demaniali
1. Tutti i beni del demanio idrico situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, con esclusione dei beni dell'alveo e delle pertinenze della Dora Baltea dalla confluenza della Dora di Ferret con la Dora di Veny fino al confine con la Regione Piemonte in quanto fiume di ambito sovraregionale, fanno parte del demanio idrico regionale della regione stessa.
2. In particolare fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti.
3. Restano fermi i trasferimenti già disposti a favore della Regione Valle d'Aosta.
N O T E

Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993, è il seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso».