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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 4542

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-5-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098, e modificato con regi decreti 5 ottobre 1939, n. 1743 e 26 marzo 1942, n. 328, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 398 e con decreti del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1949, n. 1027; 11 aprile 1951, n. 565 e 23 gennaio 1952, n. 365;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 20 è sostituito dal seguente:
Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi i seguenti Istituti:
Istituto di diritto pubblico, Istituto di diritto privato e procedura civile, Istituto di diritto romano e storia del diritto, Istituto di filosofia del diritto, Istituto di scienze economiche e finanziarie. Tali Istituti funzioneranno come seminari agli effetti delle vigenti disposizioni.
I lavori degli Istituti consistono in discussioni su singoli temi, in ricerche bibliografiche e di giurisprudenza, in rilievi ed elaborazioni di dati economici e statistici, in esercitazioni e in quanto altro possa concorrere alla migliore preparazione dottrinale e professionale di coloro che li frequentano.
Gli Istituti sono diretti ciascuno da un professore di ruolo nominato dal Consiglio della facoltà e funzionano in conformità di un regolamento da esso stabilito.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 33. - PALLA