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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1952, n. 4510

Trasformazione, con effetto dal 1 ottobre 1952, di uno dei due posti di sottocapofficina incaricato previsti dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca e istituzione di un posto di applicato incaricato.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  5-4-1953

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Vista la tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca annessa al regio decreto 24 luglio 1938 n. 1712, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266, del 22 novembre 1938;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato, n. 1836, del 20 settembre 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149, del 30 giugno 1948, con il quale dal 1 ottobre 1947, è stato soppresso il posto di vice segretario incaricato previsto dalla suddetta tabella organica ed è stato istituito, in sua sostituzione dalla stessa data, un posto di applicato di ruolo;
Considerata l'opportunità di trasformare, per esigenze di servizio, con effetto dal 1 ottobre 1952, uno dei due posti di sottocapofficina incaricato previsti dalla tabella organica annessa al regio decreto 24 luglio 1938 suindicato, e di istituire, in sua sostituzione, dalla stessa data, un posto di applicato incaricato;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1 ottobre 1952, uno dei due posti di sottocapofficina incaricato previsti dalla tabella organica della Scuola tecnica industriale di Lucca, annessa al regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, è soppresso e viene istituito, in sua sostituzione, dalla stessa data, un posto di applicato incaricato.
Alla spesa derivante dall'istituzione del posto di applicato di cui sopra sarà fatto fronte con le economie conseguenti dalla soppressione del suddetto posto di sottocapofficina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1952

EINAUDI SEGNI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1953

Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 67. - PALLA