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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 1997, n. 414

Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-12-1997
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  18-12-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Attività informatiche in materia finanziaria e contabile
1. In relazione al carattere di riservatezza, ed al fine di assicurare la sicurezza e la continuità di talune specifiche attività informatiche dello Stato in materia di finanza e contabilità pubblica, possono essere individuati, nell'ambito delle funzioni di consulenza, indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e reperimento delle risorse strumentali, ivi compreso l'espletamento delle procedure di gara, particolari servizi, determinati ai sensi del comma 2, il cui esercizio è riservato allo Stato.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sentità l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), sono individuate, sulla base dei criteri di cui al comma 1, le specifiche attività informatiche riservate allo Stato, da svolgere mediante un organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo gli indirizzi strategici stabiliti dall'Amministrazione. La relativa partecipazione azionaria è interamente posseduta, anche indirettamente, dal Tesoro dello Stato. L'organismo societario previsto dal presente comma è equiparato, per gli effetti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, alle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Alle eventuali successive modifiche del decreto emanato ai sensi del comma 2 si provvede con ulteriori decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente articolo.
4. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, la società ivi prevista può, in via eccezionale e transitoria e per un periodo massimo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, affidare direttamente a fornitori esterni servizi informatici essenziali ed indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, al fine prioritario di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi stessi ed il pieno assolvimento delle funzioni di supporto ai processi decisionali del Governo nelle materie di competenza.
5. Le attività informatiche di cui al comma 1 sono strutturate secondo criteri di piena integrazione tecnica e funzionale, nel rispetto delle forme di integrazione previste dall'ordinamento con altri sistemi esterni e in modo da assicurarne l'inserimento nella rete unitaria della pubblica amministrazione.
6. Le Camere hanno accesso al sistema informativo unificato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base di protocolli d'intesa da definirsi tra i rispettivi Presidenti e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato D.P.R. 28 dicembre 1985, n.

1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente: "1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, denominate amministrazioni ai fini del decreto medesimo".