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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 1997, n. 385

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della regione e delle province autonome.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1997
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  21-11-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, primo comma, del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti reso nell'adunanza del 26 febbraio 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione e delle province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Flick Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.

- Il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988, n. 178. - Il comma primo dell'art. 107 del decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate

le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di

cui sei in rappresentanza dello Stato, due del

consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".

Note all'art. 1:
- L'art. 7 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, era il seguente:
"Art. 7. - In relazione al secondo comma dell'art. 19 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, sono sottoposti al controllo successivo tutti i titoli di spesa emessi dalla regione o dalle province di Trento e di Bolzano in esecuzione di provvedimenti assoggettati al controllo preventivo.
Sono altresì sottoposti al controllo successivo i titoli di spesa con contemporanea assunzione dell'impegno, di importo non superiore ai limiti previsti dall'art. 18 del precitato testo unico e successive modificazioni.
Gli atti soggetti al controllo successivo sono trasmessi alla competente sezione entro tre mesi dalla data di emanazione".
- Il punto 1) dell'art. 44 dello statuto di autonomia, di cui in premessa, è il seguente: "La giunta regionale è l'organo esecutivo della regione. Ad essa spettano:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio regionale".
- I punti 1) e 2) dell'art. 54 dello statuto di autonomia, di cui in premessa, sono i seguenti: "Alla giunta provinciale spetta:
1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province".
- L'art. 9 del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, era il seguente:
"Art. 9. - I rendiconti delle aperture di credito disposte a favore di funzionari delegati, compresi quelli delle amministrazioni dello Stato aventi sede nelle province di Trento e di Bolzano, sono inviati, a cura delle amministrazioni interessate, alla sezione della Corte dei conti di Trento, o rispettivamente di Bolzano, per la dichiarazione di regolarità, con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dalle leggi vigenti.
La dichiarazione di regolarità sui rendiconti ammessi al visto dai consiglieri o dalla sezione è apposta dai primi referendari o referendari preposti agli uffici".