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LEGGE 17 dicembre 1990, n. 397

Disposizioni in materia di collaborazione economica e finanziaria tra l'Italia e l'URSS.

note: Entrata in vigore della legge: 29/12/1990
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  29-12-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di assicurare un contributo alla stabilizzazione dell'economia sovietica, la Repubblica italiana provvede a fornire all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (URSS) o alla Banca per le relazioni economiche con l'estero dell'URSS assistenza finanziaria mediante crediti fino ad un importo globale massimo in linea capitale di lire 2.200 miliardi, da destinarsi al miglioramento della bilancia dei pagamenti del predetto Paese, con l'intervento diretto di aziende o istituti di credito italiani.
2. Condizioni, modalità e termini dell'intervento di cui alla presente legge saranno determinati d'accordo con il Governo dell'URSS.
3. Sui crediti di cui al presente articolo è accordata la garanzia dello Stato per il totale rimborso del capitale e per l'intero pagamento degli interessi.
4. Il Ministero del tesoro è surrogato nei diritti dei creditori verso i debitori in conseguenza dell'operatività della suddetta garanzia statale.
5. Alle operazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 2-bis, secondo periodo, dell'art. 10 del D.L. n. 70/1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani) è il seguente: "L'aliquota dello 0,25 per cento stabilita per i finanziamenti all'esportazione di durata superiore a diciotto mesi dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è ridotta allo 0,05 per cento e si applica anche alle operazioni non rientranti nell'ambito della legge 24 maggio 1977, n. 277".