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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 2006, n. 200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  15-6-2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che istituisce il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese presso il Ministero delle attività produttive;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato articolo 11 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito;
Visto il Piano Nazionale per l'E-Government nel quale è previsto all'obiettivo 8.4 (servizi integrati alle imprese) la realizzazione di uno sportello unico per le imprese per erogare servizi integrati fruibili dalla sede dell'impresa, degli intermediari o presso un
punto d'accesso messo a disposizione da una pubblica amministrazione;
Viste le direttive del Ministro per l'innovazione e le tecnologie
del 21 dicembre 2001, del 20 dicembre 2002 e del 18 dicembre 2003, recanti "linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione";
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 14 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2003, con il quale sono individuati i progetti innovativi da cofinanziare ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto il protocollo d'intesa sottoscritto in data 29 luglio 2003 dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Sentito il parere espresso dalla Conferenza unificata in data 23 settembre 2004;
Udito il parere n. 1240/2005 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato in data 16 gennaio 2006;
Sulla proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizione e contenuto del Registro
1. Ai fini del presente regolamento per "Registro" si intende il Registro informatico degli adempimenti amministrativi previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per "decreto" il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il Registro, istituito dall'articolo 11, comma 1, del decreto presso il Ministero delle attività produttive, fornisce l'accesso facilitato alle informazioni, complete e aggiornate, necessarie per fruire dei servizi erogati alle imprese dalla pubblica amministrazione a livello centrale e locale.
3. In attuazione dell'articolo 11, comma 3, del de-creto il presente regolamento disciplina:
a) le modalità di coordinamento delle azioni volte all'invio, la raccolta e l'elaborazione dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche, dai concessionari di lavori e dai concessionari e gestori di servizi pubblici per dare seguito all'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto;
b) le modalità di attuazione del Registro e di accesso alle informazioni, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE e CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice delle amministrazioni digitali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, è il seguente:
"Art. 11 (Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229".
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 18 dicembre 2003 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione per l'anno 2004), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2004.
- La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 20 dicembre 2002 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003.
- La direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 21 dicembre 2001 (Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2002.
- Il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 maggio 2003 (Utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, primo periodo, della legge 16 gennaio 2003, n. 3), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2003.
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.