stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1999, n. 541

Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/2003)
nascondi
vigente al 16/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  27-2-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1998;
Vista la direttiva 97/1970/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro della marina mercantile del 22 giugno 1982;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, delle comunicazioni e del lavoro e della previdenza sociale;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "amministrazione", Ministero dei trasporti e della navigazione Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) "autorità marittima" gli uffici circondariali marittimi di cui all'art. 16 del codice della navigazione;
c) "certificato", il certificato di conformità alle disposizioni del presente decreto;
d) "che opera", che pesca o pesca e tratta il pesce o altre risorse viventi, fatto salvo il diritto di passaggio inoffensivo nel mare territoriale;
e) "convenzione", la convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, a cui l'Italia ha aderito con legge 2 maggio 1983, n. 293;
f) "lunghezza" il 96% della lunghezza totale al galleggiamento, posto all'85% della più piccola altezza misurata dalla linea di chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se questo valore è superiore. Nelle navi progettate con un'inclinazione di chiglia, il galleggiamento al quale è misurata la lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento di progetto;
g) "nave da pesca" qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
h) "nave da pesca nuova", una nave da pesca per la quale a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stato stipulato il contratto di costruzione o il contratto per una rilevante trasformazione, oppure il contratto di costruzione o di rilevante trasformazione sia stato stipulato anteriormente al 1o gennaio 1999 e la nave sia stata consegnata tre anni o più dopo tale data, oppure, in mancanza di un contratto di costruzione, a decorrere dal 1o gennaio 1999 incluso sia stata impostata la chiglia, o sia iniziata la costruzione identificabile con una nave particolare, o sia iniziato il montaggio con l'impiego di almeno 50 tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è inferiore;
i) "nave da pesca esistente", una nave da pesca che non sia una nave nuova;
l) "organismo riconosciuto", un organismo riconosciuto a norma del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
m) "protocollo" il protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos sulla sicurezza delle navi da pesca del 1977, ratificato con la legge 17 dicembre 1999.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione della legge, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 97/70/CE del Consiglio dell'11 dicembre 1997 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L/34 del 9 febbraio 1998.
- La direttiva 1999/19/CE della Commissione del 18 marzo 1999 è stata pubblicata nella GUCE n. L/83 del 27 marzo 1999.
- La legge 5 giugno 1962, n. 616, concerne "Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- La legge 14 luglio 1965, n. 963, reca "Disciplina della pesca marittima".
- La legge 2 maggio 1983, n. 293, reca "Adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977, e sua esecuzione".
- La legge 17 dicembre 1999, n. 511, reca "Adesione della Repubblica italiana al protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, fatto a Torremolinos il 2 aprile 1993".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/697/CEE relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
- Il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca l'attuazione della direttiva 94/57/CE relativa alle "Disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime" e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE.
- Il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, reca "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485".
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, concerne "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, concerne "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, reca "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca "Approvazione del regolamento di sicurezza della navigazione e della vita umana in mare".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, concerne "Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo".
- Il decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982 reca "Approvazione del regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata)" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982.
Note all'art. 1:
- L'articolo 16 del codice della navigazione così recita:
"Art. 16 (Circoscrizione del litorale della Repubblica). - Il litorale della Repubblica è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.
Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.
Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.
Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede".
- Per quanto concerne la legge 2 maggio 1983, n. 293, vedi nelle note alle premesse.
- Per il quanto concerne il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, vedi nelle note alle premesse.
- Per quanto concerne la legge 17 dicembre 1999, n. 511, vedi nelle note alle premesse.