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LEGGE 26 novembre 1999, n. 446

Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario.

note: Entrata in vigore della legge: 16-12-1999
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  16-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1999

CIAMPI

D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), e successive modificazioni, è il seguente:
"Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza.
2-bis. Sui reclami avverso i provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia emessi a norma del comma 2 è competente a decidere il tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto cui il condannato, l'internato o l'imputato è assegnato; tale competenza resta ferma anche nel caso di trasferimento disposto per uno dei motivi indicati nell'art. 42".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 6. - 1. Il termine di efficacia delle disposizioni della presente legge è posto alla data del 31 dicembre 2000.
1-bis. Il termine di efficacia di cui al comma 1 si applica anche al comma 2 dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni".