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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1985, n. 1084

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-6-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Articolo unico

Dopo l'art. 308, sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione del centro di studi biomedici applicati allo sport:

Centro di studi biomedici applicati allo sport.

Art. 309. - Presso l'Università di Ferrara è istituito il centro di studi biomedici applicati allo sport.
Art. 310. - Gli scopi del centro sono:
a) lo studio dei meccanismi biologici che intervengono nell'attività motoria, dell'uomo;
b) lo studio dei meccanismi biologici impiegati nelle varie discipline sportive;
c) lo studio dei tipi di allenamento in grado di potenziare i meccanismi biologici delle varie discipline sportive;
d) l'identificazione di carenze di fattori nutrizionali in corso di attività fisica;
e) lo studio della prevenzione delle patologie osteomuscolo-tendinee dello sportivo;
f) il trasferimento alla educazione, rieducazione e riabilitazione fisica delle informazioni ottenute sui praticanti lo sport agonistico;
g) l'organizzazione di corsi teorico-pratici per la diffusione delle informazioni biomediche ottenute sia presso il centro che presso analoghi centri di ricerca italiani e stranieri.
Art. 311. - Organi di governo del centro sono:
a) il consiglio direttivo;
b) il direttore del centro.
Art. 312. - Il consiglio direttivo è costituito da almeno tre professori di ruolo della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara.
I membri del consiglio direttivo sono nominati dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia, durano in carica un triennio e possono essere rinominati.
Il consiglio direttivo è presieduto dal direttore del centro.
Art. 313. - Compiti del consiglio direttivo sono:
a) proporre al rettore la nomina del direttore del centro scelto tra i membri del consiglio stesso;
b) coordinare i programmi e l'attività del centro;
c) deliberare sulla relazione annuale del direttore del centro.
Il consiglio direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o uno dei suoi membri ne faccia richiesta motivata al direttore.
Art. 314. - Il direttore del centro è nominato dal rettore su proposta del consiglio direttivo, che lo sceglie tra i suoi membri.
Il direttore dura in carica tre anni e può essere rinominato.
Compiti del direttore sono:
a) curare l'attività del centro sulla base dei programmi elaborati dal consiglio direttivo;
b) dare esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
c) predisporre, quanto necessario per il buon funzionamento del centro stesso;
d) preparare alla fine di ogni anno una relazione sull'attività del centro che viene esaminata ed approvata dal consiglio direttivo ed inoltrata al rettore e al preside della facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 315. - Il direttore del centro è responsabile della gestione amministrativa e contabile del centro stesso, in conformità alle norme del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università di Ferrara.
(Tit. IV).
Art. 316. - Il centro dispone per il suo funzionamento di contributi concessi dall'Università sul proprio bilancio.
Il centro potrà altresì usufruire, per il tramite dell'amministrazione universitaria, di finanziamenti provenienti da erogazioni di enti pubblici e privati interessati alle finalità istituzionali e scientifiche sia di base che applicate.
Art. 317. - Nell'ambito di rapporti convenzionali che l'Università potrà stipulare, ai sensi della normativa vigente, per il funzionamento del centro con enti pubblici e privati, potranno essere previste anche attività di ricerca di operatori sportivi e di studiosi italiani e stranieri di discipline biomediche applicate allo sport.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1986

Registro n. 36 Istruzione, foglio n. 200