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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1358

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-10-1970

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 17. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza, sono aggiunti i seguenti:
Diritto bancario;
Teoria generale del diritto.
Art. 18. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente non può essere ammesso a sostenere gli esami di:
Diritto romano, esegesi delle fonti del diritto romano e diritto comune, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto romano, di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto privato;
Diritto commerciale, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto privato e di economia politica;
Diritto del lavoro, legislazione del lavoro e diritto dell'economia, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto privato, di economia politica e di diritto costituzionale;
Diritto civile, diritto agrario e diritto privato comparato, se non ha superato quelli di istituzioni di diritto romano e di istituzioni di diritto privato;
Storia del diritto italiano ed esegesi delle fonti del diritto italiano, se non ha superato quello di storia del diritto romano;
Scienza delle finanze e diritto finanziario, se non ha superato quello di economia politica;.
Diritto amministrativo e diritto internazionale, se non ha superato quello di diritto costituzionale;
Procedura penale, se non ha superato quello di diritto penale;
Diritto ecclesiastico, diritto processuale civile, diritto della navigazione e diritto internazionale privato e processuale, se non ha superato quello di istituzioni di diritto privato;
Storia del diritto canonico, se non, ha superato quello di storia del diritto romano".
Dopo l'art. 38 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento, in diritto civile, annessa alla facoltà di giurisprudenza.

Scuola di perfezionamento in diritto civile

Art. 39. - È istituita, presso la facoltà di giurisprudenza, la scuola di perfezionamento in diritto civile, con l'intento di perfezionare gli iscritti negli studi civilistici.
Essa promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto civile, organizza convegni di studio, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni.
Art. 40. - La scuola rilascia il diploma di perfezionamento in diritto civile al termine del corso di studi che ha durata biennale.
Art. 41. - Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in economia marittima e in scienze economiche e bancarie.
Possono altresì essere iscritti alla scuola gli stranieri dotati di titoli di studio equivalenti.
Gli studenti iscritti al terzo e al quarto anno dei corsi di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in economia marittima e in scienze economiche e bancarie possono frequentare come uditori i corsi. La frequenza vale a tutti gli effetti per la durata del corso di studi di cui all'art. 40. Essi possono sostenere anticipatamente gli esami speciali di cui agli articoli 42 e 43, l'esame di diploma di cui all'art. 44 non può essere sostenuto che dopo sei mesi dal conseguimento della laurea richiesta per l'iscrizione di cui al primo comma di questo articolo.
Art. 42. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

Obbligatori:
1) Elementi di diritto commerciale (I anno);
2) Teoria dei beni (I anno);
3) Diritto delle persone e delle successioni (biennale);
4) Diritto delle obbligazioni e dei contratti (biennale);
5) Esercitazioni pratiche di diritto civile (biennale);
6) Elementi di diritto del lavoro (II anno);
7) Tutela dei diritti e processo (II anno);
8) Diritto civile comparato (II anno).

Opzionali:
1) Teoria dell'interpretazione (I anno);
2) Storia degli istituti più importanti del diritto civile (I anno);
3) Diritto industriale (I anno);
4) Diritto agrario (I anno);
5) Elementi di diritto privato comunitario (I anno);
6) Diritto della circolazione e dei trasporti (II anno);
7) Diritto degli infortuni sul lavoro e delle assicurazioni (II anno);
8) Diritto fallimentare (II anno);
9) Diritto bancario (II anno);
10) Diritto internazionale privato (II anno).

Gli insegnamenti biennali comportano un unico esame alla fine del biennio.
Art. 43. - La commissione degli esami è nominata dal direttore della scuola ed è composta dal professore incaricato della materia, che la presiede, da un professore della scuola e da un cultore della materia che funge anche da segretario.
Risulterà promosso il candidato che avrà meritato non meno di diciotto punti su trenta.
Art. 44. - È ammesso all'esame di diploma chi abbia superato gli esami negli insegnamenti obbligatori ed in tre opzionali.
L'esame di diploma si sostiene innanzi ad una commissione composta dal preside della facoltà di giurisprudenza o da un professore da lui delegato, dal direttore e da tre professori della scuola. Il candidato dovrà presentare una dissertazione scritta di carattere originale, che dovrà discutere innanzi alla detta commissione.
Risulterà promosso il candidato che avrà meritato non meno di trenta punti su cinquanta.
Art. 45. - La direzione della scuola è attribuita per ogni triennio dal consiglio di facoltà ad un professore ufficiale di diritto civile o di materia affine, anche di altra università. Egli è coadiuvato dal consiglio della scuola composto dai professori della scuola stessa e dagli iscritti alla scuola in regola con gli esami obbligatori.
Art 46. - Gli incarichi d'insegnamento, annuali o biennali, sono conferiti dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'Università di Camerino a docenti, professori o assistenti, e a cultori delle materie indicate nel programma o di materie ad esse affini.
Art. 47. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare le tasse, soprattasse e contributi secondo quanto è stabilito per gli studenti della facoltà di giurisprudenza e la tassa di diploma nella misura di L. 6000 ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti altresì a pagare un contributo speciale nella misura che sarà determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, previo parere della facoltà, su proposta del consiglio della scuola.
Art. 48. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di cinquanta per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del direttore della scuola.
L'ammissione è decisa dal consiglio della scuola a seguito di concorso per titoli ed esami.
Art. 49. - La scuola, oltre che con i contributi ordinari e straordinari dell'università, può essere finanziata attraverso lasciti e donazioni di enti e di privati.
La scuola può istituire borse di studio e premi scientifici che verranno assegnati in seguito a concorso, con le modalità stabilite dal consiglio di scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1970

Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 104. - GRECO