stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1113

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  25-6-1974

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 291, 292, 293, 294, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia annessa alla facoltà di lettere e filosofia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in archeologia
Art. 291. - Il corso della scuola di perfezionamento in archeologia è biennale. Ad esso possono iscriversi i laureati in lettere.
Art. 292. - Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di perfezionamento in archeologia dovranno:
A) superare nove esami annuali, di cui tre obbligatori. Almeno uno degli esami fondamentali dovrà essere biennale, quello della materia prescelta per la dissertazione di diploma. In più è in facoltà degli iscritti di seguire a loro scelta un secondo esame biennale.
Per ogni esame biennale sarà ridotto di uno il numero degli esami complessivi che dovranno essere superati;
B) sostenere una prova consistente in traduzioni dal greco antico, dal latino e da due lingue moderne, una delle quali del gruppo germanico, di passi riguardanti l'arte antica;
C) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline fondamentali della scuola: il tema dovrà essere scelto nel primo anno di corso.
Art. 293. - Sono corsi fondamentali obbligatori:
1) Archeologia greca;
2) Archeologia romana;
3) Etruscologia e archeologia italica;
4) Antichità celtiche;
5) Antichità greche e romane;
6) Antichità delle province romane;
7) Antichità ravennati;
8) Archeologia cristiana;
9) Archeologia bizantina;
10) Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;
11) Egittologia;
12) Linguistica preromana dell'Italia;
13) Museologia;
14) Numismatica;
15) Paletnologia;
16) Protostoria;
17) Storia dell'architettura antica;
18) Storia dell'arte della tarda antichità;
19) Topografia antica;
20) Topografia dell'Italia antica.
Sono insegnamenti complementari:
21) Archeologia medievale;
22) Epigrafia greca e romana;
23) Etnologia;
24) Fotointerpretazione archeologica;
25) Geografia storica dell'antichità;
26) Metrologia;
27) Paleografia e diplomatica;
28) Papirologia;
29) Scienza e tecnica del restauro;
30) Storia dell'archeologia;
31) Storia dell'arte medievale;
32) Storia della critica d'arte;
33) Storia del diritto romano;
34) Storia greca;
35) Storia orientale antica;
36) Storia delle religioni del mondo classico antico;
37) Storia romana;
38) Tecnica della documentazione archeologica;
39) Tecnologia dei materiali.
Art. 294. - Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazioni del consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio dell'archeologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 1. - SCIARRETTA