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DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 dicembre 1915, n. 1910

Relativo al Consiglio superiore ed ai Consigli provinciali di sanità, nonchè alle Commissioni istituite dalle disposizioni sulla sanità pubblica. (015U1910)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1924)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal:  30-1-1924
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA,
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduti gli articoli 9 e 10 del Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625, convertito in legge con l'art. 4 della legge 21 dicembre 1915, n. 1774;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A cominciare dalla prima rinnovazione successiva al presente decreto, concorreranno, con i rappresentanti degli ordini dei sanitari, di cui all'art. 7 della legge 10 luglio 1910, n. 455, a comporre:

a) il Consiglio superiore di sanità:

il direttore generale della sanità pubblica;
((5))


il capo dell'ufficio sanitario del Ministero della guerra;
((5))

il capo dell'ufficio sanitario del Ministero della marina;
((5))

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria del Regio esercito;

sei dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica; (4)

un ingegnere esperto nella ingegneria sanitaria;

un naturalista;

due chimici;

un veterinario;

un farmacista;

un giureconsulto;

Una persona esperta nelle materie amministrative;

una persona esperta nelle scienze agrarie.

Dei membri elettivi cinque almeno debbono risiedere nella capitale.

Il segretario medico, capo della segreteria del Consiglio, e il segretario ingegnere del Consiglio stesso, potranno essere incaricati di riferire al Consiglio, ai cui lavori prendono parte senza voto.

b) i Consigli provinciali di sanità:

i membri che ne fanno parte di diritto a termini dell'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

due dottori in medicina e chirurgia;

un cultore di chimica;

un giureconsulto;

un farmacista;

un veterinario;

un ingegnere;

una persona esperta nelle materie amministrative;

una persona esperta nelle scienze agrarie.

È abrogato l'art. 17 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45.

Nulla è innovato circa i modi di nomina e la durata in carica dei componenti elettivi dei consessi stessi, come circa il numero, i modi di nomina e la durata in carica dei componenti:

la Commissione centrale consultiva per il risanamento della città di Napoli di cui all'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 12 marzo 1885, numero 3003, modificato con R. decreto 29 maggio 1913, n. 828;

le Commissioni permanenti per le farmacie di cui all'art. 3 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

La Commissione centrale permanente per le ricompense ai benemeriti della salute pubblica di cui al Regio decreto 5 marzo 1914, n. 184 resta, a decorrere dal 1° gennaio 1916, composta:

del direttore generale della sanità pubblica, presidente;

del capo dell'ufficio sanitario al Ministero della guerra;

di un direttore capo di divisione al Ministero dell'interno.
(1) (2)

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1691 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del Consiglio superiore di sanità, con i componenti indicati all'art. 1 del Nostro decreto 31 dicembre 1915, n. 1910:
un rappresentante del Ministero per l'assistenza militare e per le pensioni di guerra;
un rappresentante della Croce Rossa italiana;
un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli invalidi della guerra;
quattro esperti, scelti fra i cultori di profilassi sociale della tubercolosi e di edilizia sanitaria".
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 36, nel modificare l'art. 2 del Decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1691, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "All'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1691, è sostituito il seguente:
«sei esperti, scelti fra i cultori di profilassi sociale della tubercolosi e di edilizia sanitaria»".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 12 marzo 1922, n. 404, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A decorrere dalla data del presente decreto, è determinato in otto il numero dei dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica, che compongono il Consiglio superiore di sanità".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ha disposto (con l'articolo 16, comma 5) che "Sono abrogati i primi tre comma lettera a) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910".