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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1973, n. 1188

Modificazioni allo statuto dell'Accademia navale.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-12-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;
Visto il testo unico delle disposizioni legislativa riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina militare, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, numero 819, e successive modificazioni;
Visto lo statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

L'art. 28 dello statuto dell'Accademia navale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 28 - Corsi per laureati e per diplomati. - I corsi per allievi ufficiali di complemento per laureati e per diplomati provvedono alla formazione di ufficiali di complemento dei vari corpi della Marina militare.
La durata dei corsi per allievi ufficiali di complemento laureati e quella dei corsi per allievi ufficiali di complemento diplomati è stabilita dal capo di stato maggiore della Marina, in relazione alle esigenze di formazione dei suindicati allievi.
Al termine dei rispettivi corsi, gli allievi idonei sono nominati aspiranti guardiamarina di complemento nei corpi di appartenenza e con tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo o a terra.
Al termine del tirocinio pratico i comandi assegnano agli aspiranti dipendenti un punto di attitudine professionale per determinare l'idoneità al grado di ufficiale.
Il giudizio definitivo è pronunciato dal consiglio di disciplina dell'Accademia navale presieduto dall'ammiraglio comandante.
Gli aspiranti non idonei alla nomina a guardiamarina, sono rinviati nel Corpo equipaggi militari marittimi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in merito.
Le materie e i programmi di insegnamento sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina".
L'art. 29 dello statuto dell'Accademia navale, di cui al precedente primo comma, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 agosto 1973

LEONE RUMOR - TANASSI - LA MALFA - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 129. - CARUSO