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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1156

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 142, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola in "Igiene" muta la denominazione in quella di "Igiene e medicina preventiva".

Nello

stesso elenco la scuola in "Medicina ed igiene scolastica" è soppressa ed è aggiunta la scuola in "Malattie dell'apparato cardiovascolare" di nuova istituzione. Dopo l'art. 159, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alle disposizioni generali per le scuole di specializzazione:

Art. 1

Art. 160. - I laureati in medicina e chirurgia, in possesso di diplomi rilasciati dalle soppresse scuole di specializzazione, possono ottenere l'iscrizione all'ultimo anno di corso delle corrispondenti scuole di specializzazione già riordinate, alle condizioni stabilite dai rispettivi consigli delle scuole stesse.
L'ultimo comma dell'art. 185, relativo alla scuola di specializzazione in psichiatria istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 906, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sessanta per i quattro anni di corso.
L'ultimo comma dell'art. 187, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 906, è modificato nel senso che il numero degli iscritti è stabilito in sessanta per i quattro anni di corso.
Gli articoli da 196 a 200, relativi alla "Scuola di specializzazione in igiene" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 196. - La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva si articola in quattro orientamenti:
a) orientamento di sanità pubblica;
b) orientamento di laboratorio;
c) orientamento di igiene e tecnica ospitaliera;
d) orientamento di igiene e medicina scolastica.

Art. 197. - La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 198. - L'iscrizione alla scuola è limitata:
a) a non più di trenta iscritti per anno al corso con orientamento di sanità pubblica;
b) a non più di quindici iscritti per anno al corso con orientamento di laboratorio;
c) a non più di quindici iscritti per anno al corso con orientamento di igiene e tecnica ospitaliera;
d) a non più di quindici iscritti per anno al corso con orientamento di igiene e medicina scolastica.

Art. 199. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 200. - Le materie di insegnamento sono:

1° Anno:
1) Metodologia statistica e biometria;
2) Educazione sanitaria:
3) Psicologia;
4) Microbiologia;
5) Parassitologia;
6) Epidemiologia e profilassi generale.

2° Anno:
1) Patologia e clinica delle malattie infettive;
2) Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
3) Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
4) Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
5) Demografia e statistica sanitaria;
6) Legislazione e organizzazione sanitaria.

3° Anno (con orientamento di sanità pubblica):
1) Approvvigionamento idrico; raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi; inquinamenti atmosferici;
2) Igiene edilizia e urbanistica;
3) Igiene dell'alimentazione;
4) Igiene e medicina scolastica;
5) igiene ospitaliera;
6) Servizi di sanità pubblica.

3° Anno (con orientamento di laboratorio):
1) Microscopia applicata all'igiene;
2) Microbiologia applicata all'igiene;
3) Chimica clinica;
4) Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
5) Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
6) Nozioni di anatomia e istologia patologica.

3° Anno (con orientamento di igiene e tecnica (o direzione) ospitaliera):
1) Storia degli ospedali e principi metodologici dell'assistenza ospedaliera;
2) Igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamento ed impianti sanitari;
3) Organizzazione e funzione degli ospedali generali e speciali;
4) Diritto amministrativo e legislazione ospitaliera;
5) Igiene dell'alimentazione, ispezione degli alimenti, dietologia ospitaliera;
6) Selezione e istruzione professionale del personale ospedaliero;
7) Organizzazione e funzione dei laboratori di analisi e di accertamento necroscopico.

3° Anno (con orientamento di igiene e medicina scolastica):
1) Auscologia normale patologica;
2) Epidemiologia e profilassi delle malattie dell'età scolare;
3) Servizi di medicina scolastica;
4) Elementi di psicologia e pedagogia dell'età scolare;
5) Igiene dell'alimentazione;
6) Assistenza parascolastica;
7) Edilizia scolastica.

Materie complementari:

Ciascun specializzando sceglierà, per ogni anno di corso, una sola delle seguenti materie complementari:
1) Ispezione delle carni;
2) Geologia applicata all'igiene;
4) Malattie professionali e loro prevenzione;
5) Diritto sanitario;
6) Igiene navale e dell'emigrazione;
7) Antropologia culturale e sociologica;
8) Malattie tropicali;
9) Istituzioni di matematica;
10) Genetica;
11) Gerontologia;
12) Elementi di economia politica.

Gli articoli da 204 a 211, relativi alla "Scuola di specializzazione in medicina ed igiene scolastica", sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare".

Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare
Art. 266. - La scuola ha la durata di tre anni.
Il numero degli iscritti e stabilito in tre ogni anno di corso.

Art. 267. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:
1) Anatomia normale dell'apparato cardio-vascolare:
2) Fisiologia dell'apparato cardio-vascolare e respiratorio;
3) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (1° corso);
4) Patologia cardio-vascolare (1° corso);
5) Semeiologia fisica (1° corso);
6) Semeiologia strumentale (1° corso);
7) Microbiologia (facoltativo);
8) Metabolismo del miocardio (facoltativo).

2° Anno:
1) Fisiopatologia cardio-vascolare e respiratoria (2° corso);
2) Patologia cardio-vascolare (2° corso);
3) Semeiologia fisica (2° corso);
4) Semeiologia strumentale (2° corso);
5) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (1° corso);
6) Radiologia;
7) Farmacologia;
8) Clinica e terapia (I° corso);

3° Anno:
1) Anatomia patologica dell'apparato cardio-vascolare (2° corso);
2) Clinica e terapia (2° corso);
3) Chirurgia dell'apparato cardio-vascolare;
4) Problemi assicurativi e sociali (facoltativo);
5) Statistica (facoltativo).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 49. - SCIARRETTA