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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 maggio 1998, n. 394

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la disciplina del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni tariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-12-1998
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  2-12-1998

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le integrazioni trariffarie da corrispondere alle Poste italiane S.p.a. pari a 300 miliardi di lire per il 1997, per le agevolazioni - mantenute anche a seguito dell'applicazione di nuove tariffe dei servizi postali - relative agli invii attraverso il canale postale, di libri, giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa nonché pubblicazioni informative provenienti da enti, enti locali, associazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero;
Vista, in particolare, la medesima disposizione che demanda la disciplina ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro il 31 marzo 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1996, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 366, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Arturo Mario Luigi Parisi è stato delegato l'esercizio delle funzioni relative all'informazione e l'editoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 giugno 1997 e nell'adunanza del 20 ottobre 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano al funzionamento del fondo per le agevolazioni previste, a decorrere dal 1 aprile 1997, dall'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli invii, tramite il canale postale di:
a) libri;
b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa;
c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fine di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero.
2. L'efficacia delle disposizioni del presente decreto è subordinata all'entrata in vigore delle nuove tariffe dei servizi postali da determinarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni, ai sensi del comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Successivamente a tale data l'utilizzazione delle tariffe agevolate indicate dall'articolo 2, comma 20, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incompatibile con il riconoscimento di qualsiasi altra agevolazione tariffaria relativa agli utenti che si avvalgono dei servizi delle Poste italiane S.p.a., con esclusione degli sconti di tipo commerciale praticati dalla medesima società, che rimangono a carico della stessa.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è il seguente:
"20. Con decorrenza dal 1 aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del Fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria.
Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni".
Note alle premesse:
- Per il testo del comma 20 dell'art. 2 della legge n. 662/1996 v. in nota al titolo.
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si veda in nota al titolo.