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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1990, n. 352

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, concernente approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore della legge: 15/12/1990
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  15-12-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, recante approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti Direzione generale dell'aviazione civile;
Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione del citato regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 novembre 1989;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1990;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al primo comma dell'art. 5 del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1986, n. 746, sono aggiunte le seguenti voci:
"noleggio di velivoli da adibire a occasionali controlli in volo delle rotte, degli scali e della rispondenza operativa degli apparati;
recupero e trasporto di relitti di velivoli da assoggettare ad accertamenti tecnici, esecuzione degli accertamenti stessi e spese per il funzionamento delle commissioni ministeriali di inchiesta sui sinistri aeronautici;
noleggio ed esercizio di mezzi speciali e acquisto di prodotti da utilizzare per lo sgombero della neve negli aeroporti;
giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERNINI, Ministro dei trasporti

CARLI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1990

Registro n. 8 Trasporti, foglio n. 85

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 8 del R.D. n. 2440/1023 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato) così recita:
"Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato.
Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 30.000".
Il limite di somma di cui al secondo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento dell'aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte) e di quello disposto dall'art. 7 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (L. 3.000.000). Il limite attuale è quindi "L. 7.200.000".
- Il D.P.R. n. 1544/1955 reca norme sul decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 26 maggio 1956.
- La legge n. 908/1960 reca: "Estensione alle amministrazioni periferiche dello Stato della possibilità di utilizzare talune forme di pagamento già esclusiva dell'Amministrazione centrale" ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 31 agosto 1960.
- La legge n. 141/1963 reca: "Modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1963. Successivamente l'Ispettorato ha assunto la denominazione di Direzione generale in base alla legge 31 ottobre 1967, n. 1085 (Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 novembre 1967). Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha nuovamente assunto la denominazione di Ministero dei trasporti in base alla legge 14 agosto 1974, n. 377 (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 26 agosto 1974).
- Il D.P.R. n. 438/1964 concerne l'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 30 giugno 1964.
- Il D.P.R. n. 746/1986 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 dell'8 novembre 1986.
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Il primo comma dell'art. 5 del D.P.R. n. 746/1986, come modificato dal decreto qui pubblicato, risulta il seguente:
"I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
lavori per la manutenzione ordinaria di locali demaniali o presi in affitto, con relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici centrali e periferici;
lavori per la manutenzione o il ripristino, in conseguenza di eventi di qualsiasi natura, di immobili destinati all'esercizio della navigazione aerea e di impianti relativi se di competenza della Direzione generale dell'aviazione civile;
lavori per l'adeguamento di immobili centrali e periferici alle normative di sicurezza vigenti nazionali ed internazionali, a richiesta degli organi preposti;
lavori e provviste per la difesa dell'ambiente, per la derattizzazione e la disinfestazione dei luoghi di lavoro, ritenuti necessari o richiesti dalle competenti autorità sanitarie;
lavori di riparazione e provviste relative alla conduzione di impianti idrici, elettrici, elettronici, di diffusione sonora, di depurazione biologica dei liquami;
lavori di segnaletica orizzontale e verticale per l'attività operativa degli aeroporti;
acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di mezzi di trasporto o comunque in uso presso la Direzione generale dell'aviazione civile e connessi all'attività aerea aeroportuale;
locazione per breve tempo di immobili, con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonché per esigenze diverse connesse con l'attività del Ministero, quando non vi siano disponibili idonei locali demaniali;
divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
lavori di traduzione, da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali con il proprio personale;
rilegatura di libri e pubblicazioni;
pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici centrali e periferici;
acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
spese per servizi di pulizia e illuminazione di aeroporti;
acquisto, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, macchinari e apparecchiature ed attrezzature per laboratori e servizi ivi comprese le macchine da scrivere per calcolo e per riproduzione;
manutenzione, acquisto, riparazione e modifica di apparecchiature radiotelevisive, ricetrasmittenti, per telefonia, per registrazione e per sicurezza aeroportuale; noleggio di velivoli da adibire a occasionali controlli in volo delle rotte, degli scali e della rispondenza operativa degli apparati;
recupero e trasporto di relitti di velivoli da assoggettare ad accertamenti tecnici, esecuzione degli accertamenti stessi e spese per il funzionamento delle commissioni ministeriali di inchiesta sui sinistri aeronautici;
noleggio ed esercizio di mezzi speciali e acquisto di prodotti da utilizzare per lo sgombero della neve negli aeroporti;
giardinaggio e falciatura d'erba negli aeroporti".