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DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 506

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-02-1999
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vigente al 28/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  20-2-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 690, e sostituito dal seguente:
"Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
- Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
- Il D.P.R. 1 novembre 1973, n. 690 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 16 novembre1973.
- Il primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
"Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 690/1973, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 1. - Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670".