stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 502

Regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-2-1999
nascondi
vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  16-2-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, e, in particolare, l'articolo 50, il quale prevede che, con la procedura di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinati con legge;
Vista la legge 4 luglio 1967, n. 580, concernente la disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto il decreto del Ministro della sanità 27 febbraio 1996, n. 209, concernente disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE;
Ritenuta la necessità di modificare alcune disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 580, allo scopo di adeguare le attuali norme alle nuove metodologie tecniche di produzione del pane nonché di conformare la disciplina ai principi ed alle norme di diritto comunitario e di assicurare la tutela della salute;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della direttiva 83/189/CEE del Consiglio del 29 marzo 1983, modificata dalla direttiva n. 88/182/CEE;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Pane parzialmente cotto
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le seguenti:
a) "ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato" in caso di provenienza da prodotto surgelato;
b) "ottenuto da pane parzialmente cotto" in caso di provenienza da prodotto non surgelato né congelato.
2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono avvenire, fatte salve comunque le norme igienicosanitarie, anche nella stessa area di vendita e la specifica dicitura di cui al comma l deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente visibile al consumatore nell'area di vendita.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri così recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993". L'art. 50 della suddetta legge così recita:
"Art. 50 (Regolamentazione dei prodotti). - 1. Il Governo emana, con uno o più regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.
3. La disciplina della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati o trasformati:
a) si conforma ai principi e alle norme di diritto comunitario con particolare riferimento alla libera circolazione delle merci, tenuto conto dell'art. 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;
b) tutela gli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore e alla qualità dei prodotti, alla sanità degli animali e dei vegetali, nel rispetto dei principi ispiratori della legislazione vigente.
4. In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.
5. I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche".
- La legge 9 marzo 1989, n. 86, reca: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Si riporta qui di seguito l'art. 4, comma 5, della suddetta legge:
"5. Il regolamento di attuazione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria. In questa ipotesi il parere del Consiglio di Stato deve essere espresso entro quaranta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza di detto parere".
- La direttiva 89/395 è pubblicata in G.U.C.E. L 186 del 30 giugno 1989.
- La direttiva 89/396 è pubblicata in G.U.C.E. L 186 del 30 giugno 1989.
- Le direttive 94/34/CEE, 94/35/CEE e 94/36/CEE sono pubblicate in G.U.C.E. L 237 del 10 settembre 1994.
- La direttiva 95/2/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 061 del 18 marzo 1995.
- La direttiva 95/31/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 178 del 28 luglio 1995.
- La direttiva 83/189/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 109 del 26 aprile 1983.
- La direttiva 88/182/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 81 del 23 marzo 1988.
Note all'art. 1:
- La legge 4 luglio 1967, n. 580, reca: "Disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari".
- Per quanto concerne la legge 22 febbraio 1994, n. 146, vedi nelle note alle premesse.
- L'art. 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, così come modificato dall'art. 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, così recita:
"4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettatura riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto".
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari".