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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1998, n. 445

Regolamento recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-1-1999
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  7-1-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante norme in materia di sicurezza della navigazione;
Visto l'articolo 10 del decreto del Ministro della marina mercantile in data 22 giugno 1982, recante norme in materia di sicurezza delle navi da pesca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 22 luglio 1982;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 332 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:
"Art. 332 (Visto sulla licenza). - 1. Per le navi adibite al traffico, la licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse.
2. Per le navi e i galleggianti adibiti alla pesca marittima o all'acquacoltura, la licenza di navigazione è sottoposta ogni tre anni al visto della autorità marittima che l'ha rilasciata, in concomitanza con il rinnovo delle annotazioni di sicurezza.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (soppressa).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamentò', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4.-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il testo degli articoli 332, 354 e 380 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, ora sostituiti dal presente decreto, era il seguente:
"Art. 332 (Visto annuale sulla licenza). - La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto dell'autorità marittima mercantile che l'ha rilasciata, per la riconferma della validità e per il pagamento delle relative tasse".
"Art. 354 (Durata del ruolo). - La durata del ruolo non può eccedere il periodo di tre anni, dalla data di rilascio.
Allo spirare di questo termine gli uffici marittimi ritirano il ruolo e ne rilasciano uno nuovo.
Il ruolo ritirato è trasmesso alla cassa nazionale per la previdenza marinara, la quale, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio di conpartimento che ne aveva assunto il carico.
I ruoli rilasciati dall'autorità consolare, dopo decontati, sono conservati presso l'ufficio di compartimento designato dal Ministro per la marina mercantile".
"Art. 380 (Vidimazione delle carte di bordo per le navi da pesca da diporto e addette a servizi locali). - La presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo all'autorità marittima mercantile per la vidimazione deve essere effettuata per le navi destinate alla pesca costiera almeno una volta ogni sei mesi nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca mediterranea, almeno una volta al trimestre, ovvero quando si siano toccati o di debbano toccare scali esteri, nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le navi destinate alla pesca fuori degli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del codice.
Per le navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate o a propulsione meccanica di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo per la vidimazione deve essere compiuta almeno una volta all'anno, ovvero quando la nave compie viaggi per località situate fuori della zona marittima in cui trovasi il porto di abituale ancoraggio nonché in caso di avvenimenti straordinari; per le altre navi da diporto si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice e dei primi tre commi dell'art. 181 del codice.
Per le navi addette ai servizi locali determinati con provvedimento del Ministro per la marina mercantile, la presentazione delle carte e degli altri documenti di bordo deve essere compiuta almeno una volta all'anno e quando le navi stesse compiono viaggi fuori dei limiti stabiliti nel provvedimento stesso".
- Il testo degli articoli 21 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare), come modificati nell'articolato del presente decreto, è il seguente:
"Art. 21 (Accertamenti per il rilascio e durata del certificato di navigabilità). - 1. Gli accertamenti prescritti dal secondo comma dell'art. 5 della legge per il rilascio del certificato di navigabilità devono essere eseguiti dall'ente tecnico, secondo le norme dei propri regolamenti, in occasione della visita iniziale di cui all'art. 23.
2. Il certificato di navigabilità ha validità quadriennale e possibilità di proroga di un anno, a termini del secondo comma dell'art. 5 della legge, con obbligo di visite intermedie da effettuarsi annualmente secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico il quale ha la facoltà di differirne l'esecuzione di non oltre tre mesi. Per i galleggianti e per le altre unità aventi stazza lorda inferiore a 200 tonnellate le visite intermedie sono biennali.
2-bis. Il certificato di navigabilità per le unità da pesca, ove prescritto, ha validità sessennale con obbligo di visite intermedie triennali da effettuare secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente tecnico.
3. Gli accertamenti di cui ai precedenti commi sono prescritti anche per le navi di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, abilitare al trasporto di passeggeri in acque tanquille.
4. Il certificato di navigabilità è rilasciato dalla capitaneria di porto, su modello approvato dal Ministero, e ne deve essere trasmessa copia all'ente tecnico".
"Art. 47 (Durata dei certificati e delle annotazioni di sicurezza ed intervalli tra le visite periodiche). - 1. I certificati di sicurezza per navi a propulsione nucleare hanno validità non superiore a dodici mesi.
2. I certificati di sicurezza di costruzione per navi da carico hanno validità di quattro anni con possibilità di proroga di un anno da parte dell'ente tecnico e con obbligo di visite annuali intermedie prorogabili di tre mesi.
3. Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a due anni, ad eccezione delle unità da pesca per le quali la validità non può superare i tre anni.
4. Gli altri certificati indicati all'art. 36 del presente regolamento hanno la validità stabilita dall'art. 6, penultimo ed ultimo comma, della legge con obbligo per le navi da carico di visite intermedie da parte dell'ente tecnico alla scadenza di un anno dalla visita periodica di rinnovo del certificato di sicurezza delle dotazioni o di idoneità, allo scopo di accertare lo stato di manutenzione e di conservazione dei mezzi di salvataggio, dei mezzi di protezione attiva contro gli incendi, delle porte stagne e dei mezzi di esaurimento.
5. Sulle scadenze della visita intermedia di cui al comma precedente è ammessa una tolleranza in più od in meno di tre mesi.
6. L'avvenuta esecuzione della visita intermedia suddetta viene annotata sul certificato di sicurezza o di idoneità dall'autorità marittima. Qualora l'esito della visita rilevi deficienze o inconvenienti non tollerabili neppure temporaneamente, l'ente tecnico ne dà comunicazione all'autorità marittima o consolare che, sentito l'ente tecnico stesso, adotta i provvedimenti opportuni.
7. Se una visita ha luogo entro i due mesi che precedono la scadenza del periodo di validità di un certificato di sicurezza radiotelegrafica o di un certificato di sicurezza radiotelefonica rilasciato ad una nave da carico di stazza lorda uguale o superiore a 300 tonnellate ma inferiore a 500 tonnellate, tale certificato può essere ritirato e può essere rilasciato con una validità fino a dodici mesi dopo la scadenza del suddetto periodo".
- Il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 22 giugno 1982, come modificato nell'articolato del presente decreto, è il seguente:
"Art. 10 (Annotazioni di sicurezza). - Degli accertamenti effettuati nel corso delle visite indicate all'art. 7, viene redatto processo verbale, in esito al quale sono rilasciate le annotazioni di sicurezza.
In occasione della visita iniziale, nonché di quelle periodiche, sono effettuati altresì gli accertamenti indicati nel successivo art. 17, i cui risultati vengono inseriti nelle annotazioni di sicurezza.
Le annotazioni di sicurezza devono essere effettuate sulla licenza in modo da comprovare a quali prescrizioni del presente regolamento è soggetta la nave e con quali eventuali limitazioni.
Le annotazioni di sicurezza hanno validità non superiore a tre anni dalla data del rilascio".