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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1227

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  1-8-1978

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 497, primo comma, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia generale, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituita la scuola di specializzazione in chirurgia generale che conferisce il diploma di specialista in chirurgia generale".
L'art. 529, terzo comma, relativo alla scuola di specializzazione in puericultura, è abrogato e sostituito dal seguente:
"L'ammissione alla scuola viene effettuata per titoli ed esami, non possono essere ammessi più di ventiquattro allievi per l'intero corso degli studi".
Art. 622 - i primi tre commi sono modificati nel senso che la denominazione della scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio è cambiata in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale.
Nello stesso art. 622 il quinto ed il sesto comma sono soppressi e sostituiti dal seguente:
"Non sono concesse abbreviazioni di corso".
Nello stesso art. 622 l'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente:
"L'ammissione alla scuola è riservata a coloro i quali sono in possesso della laurea in medicina e chirurgia.
L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento di una prova preliminare di cultura. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore al numero dei posti disponibili, per l'accettazione si potrà tener conto degli eventuali titoli".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 361