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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989, n. 406

Regolamento concernente il conferimento dei diplomi di benemerenza in materia ambientale e delle relative medaglie.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/1/1990
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  7-1-1990

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il Ministro dell'ambiente promuove iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la discipilina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 ottobre 1989;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della difesa;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Possono essere conferiti diplomi di benemerenza a cittadini italiani e stranieri, nonché ad enti, associazioni, fondazioni, corpi civili e militari dello Stato che, con iniziative ed opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o significative elargizioni, abbiano acquisito particolari meriti nel campo della salvaguardia e della conservazione dell'ambiente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alla premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 3 dell'art. 1 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è così formulato: "Il Ministro compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione".
- Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti in talune materie. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.