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DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151

Misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/10/2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (in G.U. 01/12/2008, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  2-12-2008
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare pregiudizi all'attività di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a incrementare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art 1
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 le parole: "ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto a decorrere dal
(( 31 marzo 2009 ))
.";
b) al comma 5:
1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal
(( 31 marzo 2009 ))
.";
2) dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al
(( 31 marzo 2009 ))
i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.".