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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 495

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della regione.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-2-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/06/2015)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  6-2-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'articolo 107, comma primo, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è aggiunto il seguente comma:
"Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale".
2. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. 1. Ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, i beni e i diritti di natura immobiliare costituenti il patrimonio disponibile dello Stato, che non siano trasferibili alla regione in corrispondenza alle funzioni ad essa attribuite dallo statuto di autonomia, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano secondo le modalità previste nell'articolo 8".
3. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, è aggiunto il seguente comma:
"Con le modalità di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dei beni non più necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non più necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale.
Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello statuto".


AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, a. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
il 2 - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
il 2 - Il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 novembre 1972.
il 2 - Il D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, e stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 18 aprile 1973.
il 2 - Il testo del primo comma dell'art. 107 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente: "Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco".
Note all'art. 1:
il 2 - Il testo dell'art. 4, come modificato dal presente decreto, e dell'art. 5 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, è il seguente:
il 2
"Art. 4. Ai sensi degli artt. 68 e 108 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano gli acquedotti, le foreste, le miniere, le acque minerali e termali e relativi compendi patrimoniali, le cave e torbiere, le opere di bonifica e gli altri beni di proprietà della regione indicati negli elenchi D), E), F) e G) annessi al presente decreto, nonché gli altri beni delle medesime categorie, l'appartenenza dei quali alla regione venga in prosieguo accertata con provvedimento giurisdizionale ovvero dell'autorità amministrativa.
il 2 Alle due province autonome sono altresì trasferiti, in relazione alla loro ubicazione territoriale, secondo le modalità di cui all'articolo 5, gli altri beni patrimoniali della regione non destinati a sedi di uffici regionali o ad un servizio regionale".
il 2 "Art. 5. - Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto si provvederà alla consegna alle province dei beni di cui al precedente articolo, mediante appositi verbali da redigersi dall'Ispettorato generale delle finanze e del patrimonio della regione, con l'intervento dei delegati della provincia interessata".
il 2 Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 20 gennaio 1973, a. 115, è il seguente:
il 2 "Art. 8. - Oltre ai beni di cui al capo I del presente decreto, sono trasferiti alle province di Trento e di Bolzano i beni dello Stato appartenenti alle seguenti categorie:
il 2 a) beni appartenenti al demanio e patrimonio stradale e autostradale dello Stato, esclusi quelli che rivestono un interesse eccedente l'ambito locale o provinciale;
il 2 b) gli edifici destinati ad alloggi economici e popolari di proprietà dello Stato, ad eccezione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Restano salvi in ogni caso i diritti che possono derivare agli assegnatari degli alloggi trasferiti i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, abbiano fatto richiesta di cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;
il 2 c) beni attinenti all'agricoltura e foreste, pascoli, rocce nude ed altri improduttivi;
il 2 d) beni relativi a comunicazioni e trasporti di interesse locale o provinciale;
il 2 e) il demanio idrico con esclusione dei fiumi Adige e Drava, nei tratti classificati di 1a e 2a categoria, e del fiume Isarco, compresi comunque gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, escluso il lago di Garda, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e le opere idrauliche, fermo restando il regime previsto dalle norme in vigore per le grandi derivazioni;
il 2 f) beni dello Stato inerenti alle materie dell'assistenza e beneficenza pubblica e delle attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
il 2 g) beni dello Stato attinenti all'edilizia scolastica.
I beni di cui al comma precedente saranno individuati mediante elenchi descrittivi che saranno formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le intendenze di finanza di Trento e di Bolzano, ciascuna per il territorio di sua competenza, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvederanno alla consegna alle province dei predetti beni. I verbali di consegna costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale, a favore delle province, dei beni medesimi.
L'intavolazione e la voltura saranno effettuate a cura dei presidenti delle giunte provinciali.
il 2 Le disposizioni del precedente art. 7 si applicano anche ai beni di cui al presente articolo".
il 2 - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, come modificato dal presente decreto, è il seguente: il 2 "Art. 11. - I beni da trasferire alle province che non siano stati inclusi negli elenchi allegati al presente decreto, né negli elenchi descrittivi di cui al precedente art. 8, saranno compresi in elenchi integrativi da formarsi con le modalità previste al secondo comma dello stesso articolo. Si applicheranno altresì le disposizioni del terzo e del quarto comma del predetto art. 8.
il 2 Con le modalità di cui ai precedenti commi ogni cinque anni si procede ad una ricognizione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670, dei beni non più necessari per la difesa dello Stato o per servizi di carattere nazionale, da trasferire alla regione o alle province territorialmente interessate secondo i criteri di cui all'articolo 9. Si considerano comunque non più necessari i beni non utilizzati in tutto o in parte prevalente da almeno dieci anni, salvo che sia stata decisa nelle forme di legge la ripresa della loro utilizzazione per la difesa o per servizi di carattere nazionale. Per i fini di cui al presente comma gli elenchi integrativi sono formati d'intesa tra le competenti amministrazioni statali e la regione o la provincia interessata entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di ciascun quinquennio. I verbali di consegna dei beni indicati nei predetti elenchi integrativi costituiscono titolo per l'intavolazione e la voltura catastale. Decorso inutilmente il predetto termine si provvede ai sensi dell'articolo 107 dello Statuto".
il 2 - Il testo degli articoli 67 e 68 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è il seguente:
il 2 "Art. 67. - Le foreste di proprietà dello Stato nella regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della regione. I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella regione sono trasferiti al patrimonio della regione. Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.
il 2 I beni immobili situati nella regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della regione". il 2 "Art. 68. - Le province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale".
il 2 - Il testo dell'art. 107 dello statuto (D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), è il seguente:
il 2 "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.
il 2 In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano".