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DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 dicembre 1915, n. 1936

Concernente la composizione della Commissione centrale dei porti, spiaggie e fari, ed il compenso assegnato a ciascun componente della Commissione medesima. (015U1936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1916
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  11-2-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
por grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 102 del regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) approvato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 713, con cui fu istituita la Commissione centrale dei porti, spiaggie e fari;
Visto il decreto Ministeriale 30 novembre 1911, numero 6879, registrato dalla Corte dei conti il 29 gennaio 1912, registro 119, foglio 32, con cui fu assegnata una medaglia di presenza di lire venti a ciascun membro della Commissione;
Visto il Nostro decreto 18 novembre 1915, n. 1625;
Ritenuta l'opportunità di diminuire il numero dei componenti della Commissione stessa riducendo a lire dieci il compenso da corrispondersi a ciascun componente per ogni seduta a cui assiste;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




A partire dal 1° gennaio 1916, la Commissione centrale dei porti, spiaggie e fari, di cui all'art. 102 del regolamento approvato con R. decreto 26 settembre 1904, n. 713, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, sarà presieduta dal ministro, o da chi per esso, e ne faranno parte:

Il direttore generale delle Opere marittime;

Due funzionari superiori del genio civile, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Un ufficiale superiore, o generale della R. marina;

Un ufficiale superiore o generale del genio militare;

Il direttore generale della marina mercantile;

Un direttore generale, o ispettore generale delle finanze.

Quando le opere in progetto interessino direttamente la difesa dello Stato dovrà partecipare agli studi della Commissione centrale, e prendere parte alle sue adunanze, un ufficiale superiore dello stato maggiore dell'esercito, e quando trattisi delle opere di cui al penultimo capoverso dell'art. 99 del citato regolamento 26 settembre 1904, n. 713, dovranno far parte della Commissione stessa un funzionario superiore dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero dei lavori pubblici, ed un ispettore superiore delle ferrovie dello Stato.

Un funzionario amministrativo della Direzione generale delle opere marittime presso il Ministero dei lavori pubblici ed un ingegnere del genio civile saranno incaricati delle funzioni di segretari.

Ciascun Ministero designerà i propri delegati, e quello dei lavori pubblici provvederà con decreto alla costituzione della Commissione.