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LEGGE 29 dicembre 1989, n. 412

Disposizioni concernenti i fondi di incentivazione per il personale dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 31/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  31-12-1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il fondo previsto dal comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, è elevato a lire 173.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 252.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 103.350 milioni per l'anno 1989 e a lire 182.785 milioni annui per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento relativo all'anno 1989 per lire 32 miliardi e l'accantonamento: "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" per lire 71.350 milioni per l'anno 1989 e lire 182.785 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del D.L. n. 853/1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria):
"4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.
5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:
a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;
b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;
c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.
6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio".