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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 4541

Modificazioni allo statuto della Università degli studi di Bologna.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  14-5-1953

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Attuale art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
30. Epigrafia greca;
31. Papirologia;
32. Filologia iranica;
33. Ebraico e lingue semitiche comparate;
34. Lingua e letteratura araba;
35. Numismatica;
36. Lingua e letteratura neo-greca;
37. Lingua e letteratura albanese;
38. Lingua, letteratura e storia cinese;
39. Lingua, letteratura e storia giapponese;
40. Storia delle religioni;
41. Agricologia cristiana.
42. Storia della musica;
43. Letteratura delle tradizioni popolari.

Gli

articoli 126-135 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali.

Art. 1

Art. 126. - Alla Facoltà di economia e commercio è annesso un corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali.
Art. 127. - Il corso ha lo scopo di valorizzare gli studi compiuti presso detta Facoltà orientando i laureati, nel modo più efficiente, alla direzione ed agli impieghi presso le imprese industriali, commerciali ed agricole e presso le aziende pubbliche, nonché all'esercizio della professione di "dottore commercialista".
Art. 128. - Al corso possono accedere i laureati in economia e commercio.
Art. 129. - Il corso ha la durata di un anno.
Art. 130. - Il corso ha un direttore, un vice-direttore, un Consiglio direttivo ed un Corpo di docenti.
Il direttore ed il vice-direttore sono nominati dal rettore della Università di Bologna, per un biennio, ed alla scadenza possono essere confermati nell'ufficio rispettivo. La nomina del direttore è fatta su proposta del Consiglio della facoltà di economia e commercio e quella del vice-direttore su proposta del direttore.
Il Consiglio direttivo è composto di tutti i docenti del corso che siano professori ordinari o straordinari nelle Università della Repubblica, compresi il direttore ed il vice-direttore.
Art. 131. - Le lezioni sono tenute da docenti nominati dal rettore dell'Università di Bologna su proposta del direttore del corso.
Art. 132. - Le materie di insegnamento presso il corso di perfezionamento sono le seguenti:
1. Economia applicata alle aziende industriali, commerciali ed agricole;
2. Gestione tecnico-amministrativa delle aziende;
3. Statistica economica e degli affari;
4. Ragioneria e tecnica professionale;
5. Economia dei trasporti;
6. Organizzazione scientifica del lavoro;
7. Diritto amministrativo;
8. Legislazione del lavoro, della cooperazione e assistenza sociale;
9. Diritto processuale e fallimentare;
10. Diritto e procedura tributaria.
Saranno tenute conferenze sui problemi dell'emigrazione.
Art. 133. - L'esame finale del corso di perfezionamento negli studi aziendali e professionali al quale gli iscritti possono presentarsi dopo avere superato tutti gli esami di profitto, consiste nella discussione su un tema scritto svolto dai candidati, approvato dai docenti, con svolgimento monografico su una delle materie di insegnamento, e sarà sostenuto dai candidati di fronte a una Commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore del corso.
Gli iscritti al termine del corso, conseguiranno un certificato di frequenza e di esame.
Art. 134. - La tassa di iscrizione e frequenza e la sopratassa di esami saranno stabilite annualmente dal Consiglio direttivo con l'approvazione del rettore dell'Università di Bologna.
Art. 133. - I proventi del corso sono costituiti:
a) dalle tasse di iscrizione e frequenza e sopratassa di esami;
b) dai contributi ministeriali;
c) dai contributi, sovvenzioni, fondazioni di imprese ed enti vari che il Consiglio direttivo decida di accogliere.
Dopo l'attuale art. 178 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione di un "corso di perfezionamento in ingegneria ceramica" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

V. - Corso di perfezionamento in ingegneria ceramica.

Art. 179. - Il corso ha la durata di un anno.
Art. 180. - Il direttore del corso è nominato dal Consiglio della facoltà e si intende confermato anno per anno salvo contrario provvedimento.
Art. 181. - Possono essere iscritti al corso di perfezionamento in ingegneria ceramica i laureati in ingegneria.
Art. 182. - Le materie di studio per gli iscritti al corso sono le seguenti:
a) chimica dei prodotti ceramici;
b) tecnologia della ceramica;
c) impianti industriali ceramici;
d) applicazione dei prodotti ceramici all'elettrotecnica.
Art. 183. - Tali materie saranno integrate da cicli di conferenze di carattere monografico.
Lo svolgimento degli insegnamenti è accompagnato da esercitazioni di laboratorio con eventuali periodi di pratica presso laboratori e stabilimenti industriali.
Art. 184. - Gli iscritti che non abbiano nel loro curriculum di studio superato un esame di chimica industriale saranno tenuti a superare una prova suppletiva di tale materia.
Art. 185. - Gli iscritti che al termine del corso avranno superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti elencati all'art. 182 ed avranno inoltre superato una prova pratica e discusso una dissertazione scelta sui materie oggetto del corso, conseguiranno un certificato di frequenza e di esame.
Art. 186. - Tutte le prove d'esame sono sostenute innanzi a Commissioni nominate dal direttore del corso.
La discussione sulla dissertazione finale è sostenuta innanzi ad una Commissione presieduta del direttore del corso e composta dal preside della Facoltà di ingegneria, dai docenti del corso e da cultori della materia in numero complessivo di sette membri.
Dopo l'art. 284 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di una scuola di perfezionamento in anestesia.

XX. - Scuola di perfezionamento in anestesia.

Art. 285. - La scuola di perfezionamento in anestesia conferisce il titolo di "specialista in anestesia".
Art. 286. - L'ammissione viene concessa ai candidati laureati in medicina e chirurgia che abbiano compiuto tre anni di tirocinio post-laurea in chirurgia generale, presso una clinica universitaria, o presso un reparto chirurgico di un istituto ospedaliero.
Il numero dei posti per anno di corso viene determinato ogni anno dal Consiglio della scuola su parere del Consiglio della facoltà.
Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due.
Art. 287. - Le materie obbligatorie sono:
1. Anatomia umana;
2. Fisiologia umana;
3. Farmacologia;
4. Tecnica degli esami endoscopici;
5. Tecnica anestesiologica generale e speciale;
6. Cure pre e post-operatorie e rianimazione.
Art. 288. - Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei due anni di studio:
1° anno:
1. Anatomia umana;
2. Fisiologia umana;
3. Tecnica degli esami endoscopici;
4. Tecnica anestesiologica generale e speciale;
5. Cure pre e post-operatorie e rianimazione.
2° anno:
1. Farmacologia;
2. Tecnica anestesiologica generale e speciale;
3. Cure pre e post-operatorie e rianimazione.
Art. 289. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, le esercitazioni, gli ambulatori, nonché di prestare, se richiesti, servizio nell'Istituto come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio durante l'anno accademico e le vacanze annuali.
L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico e sperimentale.
Art. 290. - L'esame di profitto si sostiene alla fine dei due anni di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento.
In un manifesto annuale della clinica chirurgica vengono esposte ogni anno le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1953

Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 41. - PALLA