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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1995, n. 566

Disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 febbraio 1996, n. 58 (in G.U. 15/02/1996, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/02/1996)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  30-12-1995

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di reddito di impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, e del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione, il reddito di impresa è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria degli oneri connessi alla necessaria ristrutturazione delle reti distributive e delle perdite derivanti dai cali connessi alle caratteristiche del prodotto, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
2. La disposizione del comma 1 si applica per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 e per i due periodi successivi.
3. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 91 miliardi per il 1996, in lire 52 miliardi per il 1997 e in lire 13 miliardi per il 1998, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565.