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LEGGE 20 dicembre 2017, n. 213

Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini. (17G00227)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/2018
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  20-1-2018
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Al fine di preservare la memoria di Giacomo Matteotti, tenuto anche conto del novantesimo anniversario della morte, celebrato nel 2014, attraverso lo svolgimento di attività continuative organizzate uniformemente su tutto il territorio nazionale, la tutela dei beni archivistici e la ricerca storica, è stanziato, per l'anno 2017, un contributo di 300.000 euro. A tal fine, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri uno specifico fondo da destinare al finanziamento di progetti relativi allo studio del pensiero matteottiano e alla sua diffusione.
2. I progetti finanziabili ai sensi del comma 1 hanno ad oggetto l'erogazione di borse di studio, la digitalizzazione e catalogazione di materiale bibliografico di rilevante valore culturale, la digitalizzazione, il riordinamento e l'inventariazione di materiale archivistico di rilevante valore culturale, la cura e il restauro delle strutture museali, il finanziamento di pubblicazioni inedite relative allo studio del pensiero politico di Matteotti, nonché iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede, con proprio decreto e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione per la realizzazione di progetti relativi alle finalità indicate nel comma 2.
4. I progetti di cui al presente articolo devono essere presentati da istituti culturali dotati di personalità giuridica, attivi almeno da cinque anni e privi di scopo di lucro. Tali progetti sono esaminati dalla Commissione prevista dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009, n. 126, allo scopo appositamente integrata da un rappresentante della Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante della Direzione generale per gli archivi del medesimo Ministero, ai quali non spetta alcun compenso, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta l'art 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2009 n. 126 (Regolamento recante: «Modalità e criteri per l'assegnazione del premio intitolato a Giacomo Matteotti»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2009, n. 196:
«Art. 8 (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del premio è presieduta dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un dirigente della Presidenza da lui espressamente delegato, ed è composta da altri sei membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e scelti tra personalità istituzionali, della cultura, dello spettacolo e del mondo universitario.
2. Il compenso da attribuire ai membri nominati ai sensi del comma 1 è stabilito con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito della dotazione finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri e del relativo capitolo di spesa.».