stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1367

Modifica dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice, della navigazione (navigazione marittima).

nascondi
vigente al 28/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-5-1967

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministri per la marina mercantile e per la grazia e giustizia; Decreto.

Art. 1

Articolo unico

Dopo il n. 4) dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni è aggiunto il seguente numero:
5) aver frequentato, con esito favorevole, dopo aver compiuto il periodo di navigazione di cui al n. 3), il corso di addestramento all'impiego del radar presso Istituti specializzati, a tal fine riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile ed il funzionamento dei quali è sottoposto al controllo del Ministero medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1966

SARAGAT MORO - REALE - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1967

Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 131. - GRECO