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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. 1338

Prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1966 (Azienda chinino).

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  22-3-1967

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 20 dicembre 1965, n. 1389 e 18 febbraio 1966, n. 63, concernenti l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966, comprendente all'Appendice n. I la tabella n. 3, lo stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato; nonché la legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva detto bilancio;
Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda chinino di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

È autorizzato il prelevamento di L. 34.900.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al Cap. 511 "Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1966 e da iscriversi alla competenza del capitolo 251 "Compra dei sali di chinino ecc." della spesa dello stesso bilancio 94 esercizio.
Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, pari inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1966

SARAGAT MORO - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1967

Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 74.- VILLA