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LEGGE 24 novembre 1999, n. 468

Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore della legge: 30-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
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vigente al 16/04/2024
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  • MODIFICHE ALLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1991, N. 374
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  • DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI COMPETENZA PENALE DEL
    GIUDICE DI PACE E MODIFICA DELL'ARTICOLO 593 DEL CODICE DI
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Testo in vigore dal:  30-12-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Ammissione al tirocinio)
1. L'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Ammissione al tirocinio) _ 1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.
4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-bis per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare".
Avvertenza:
Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi quì trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 593 del c.p.p. come modificato dalla legge qui pubblicata, si veda in nota all'art. 18.