stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2013, n. 131

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali. (13G00175)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/12/2013
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  5-12-2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010 - ed in particolare l'articolo 1 con cui è stata conferita delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;
Visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;
Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1997;
Visti il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile del 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che modificano la normativa comunitaria applicabile ai macelli di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato: «decreto», reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, di seguito denominato: «regolamento».
2. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto ed all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento.
3. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- Il testo dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:
«Art. 1. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie. - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.».
- Il regolamento (CE) 1099/2009 è pubblicata nella G.U.C.E. 1 dicembre 1980, n. L 325.
- Il regolamento (CE) 1/2005 è pubblicata nella G.U.U.E. 24 marzo 2005, n. L 79.
- Il regolamento (CE) 852/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il regolamento (CE) 853/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20 maggio 2004. Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.
- Il decreto legislativo 1º settembre 1998, n. 333 (Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1998, n. 226.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) 1099/2009 si veda nelle note alle premesse.