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DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 492

Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/2/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2005)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  5-2-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 12, commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonché l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;
Rilevato, in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997 prevede che: "Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore";
Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive e integrative ai citati decreti legislativi, al fine di meglio definire la struttura degli enti trasformati e consentire una più razionale definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;
Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
" b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;";
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".
2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attività di cui all'articolo 9, comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, è presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legg alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, è il seguente: "Trasformazione dell'ente pubblico - Centro sperimentale di cinematografia - nella fondazione - Scuola nazionale di cinema".
- Il testo vigente dell'art. 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 (Disponibilità finanziarie e gestione). - 1.
La Scuola nazionale di cinema provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'art. 3, comma 3;
b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalità istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di altri enti pubblici;
d) eventuali provvedimenti di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attività commerciali;
1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attività, con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalità istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema, è assegnato, sentita la Commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.
2. La gestione finanziaria è soggetta al controllo della Corte dei Conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
3. La Scuola nazionale di cinema, a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili".