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DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 1998, n. 386

Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/11/1998
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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-11-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato E;
Viste le direttive 78/687/CEE e 78/686/CEE, del consiglio del 25 luglio 1978, concernenti le attività di dentista;
Vista la sentenza della Corte di giustizia della Comunità europea del l giugno 1995, nella causa C-40/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984 e 1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri previo superamento della prova attitudinale di cui al comma 2, ripetibile una volta.
2. La prova attitudinale di cui al comma 1 consiste nella valutazione del curriculum accademico e professionale e delle conoscenze teorico pratiche al fine di verificare il possesso di:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all'analisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l'ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute della persona, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l'odontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione dei denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;
d) adeguate conoscenze delle discipline e dei metodi clinici che forniscono un quadro coerente delle anomalie, delle lesioni e delle malattie della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell'odontologia sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.
3. Con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la federazione nazionale dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, è disciplinata l'organizzazione della prova di cui al comma 2 che, comunque, in prima applicazione, dovrà tenersi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
4. In via transitoria, fino alla conclusione della procedura indicata al comma 3, i beneficiari della legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di partecipazione alla prova di cui al comma 1, mantengono l'iscrizione all'albo degli odontoiatri.
5. L'esito negativo per due volte della prova comporta, per i beneficiari di cui al comma 4, la cancellazione dall'albo di cui al comma 4.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE, vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
L'art. 4 così recita:
"Art. 4 (Delega al Governo per l'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1, decreti legislativi recanti le norme correttive e integrative necessarie ad adeguare l'ordinamento nazionale alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee di cui all'allegato E, informandosi ai principi e ai criteri ivi affermati nonché a quelli stabiliti nell'art. 2.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1".
L'allegato E così recita:
"Allegato E (Sentenze di condanna da eseguire)
Sentenze Oggetto
- -
1) 1 giugno 1995 Violazione art. 1 della direttiva 78/687/CEE (causa 40/93) e art. 19 della direttiva 78/686/CEE
(attività di dentista)
2) 29 febbraio 1996 Violazione articoli 1, 2 e 5 della direttiva (causa 307/94) 85/432/CEE, concernente talune attività nel settore farmaceutico".
- Le direttive del Consiglio del 25 luglio 1978, 78/687/CEE e 78/686/CEE, concernenti l'attività di dentista sono pubblicate in G.U.C.E. n. 233 del 24 agosto 1978.
- La legge 31 ottobre 1988, n. 471, reca: "Norme concernenti l'opzione per i laureati in medicina e chirurgia, per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri".
Nota all'art. 1:
- Per il titolo della legge n. 471/1988 v. nelle note alle premesse.