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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1223

Modificazione allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

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vigente al 16/04/2024
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Testo in vigore dal:  30-7-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 168 - il testo del vigente art. 168, concernente i titoli di studio richiesti per l'ammissione alla scuola speciale, diretta a fini speciali, per dirigenti dell'assistenza infermieristica, presso la facoltà di medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito con il seguente:
"Per essere ammessi alla scuola speciale per dirigenti dell'assistenza infermieristica, istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università cattolica del Sacro Cuore in Roma, i candidati devono essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore valido per l'ammissione ai corsi universitari.
I candidati, inoltre, debbono possedere il diploma di infermiere/a professionale oppure quello di vigilatrice d'infanzia o altro equipollente".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978

Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 355