stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1172

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-11-1974

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 140 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
Diabetologia e malattie del ricambio.

L'art. 178, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è modificato nel senso che è aggiunto il seguente comma:
Alla scuola possono essere ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia, anche i laureati in scienze biologiche e in farmacia (per l'orientamento di laboratorio e sanità pubblica) in ingegneria civile (per l'orientamento di igiene e tecnica ospedaliera), e in scienze naturali e in pedagogia (per l'orientamento di igiene e medicina scolastica).
Gli articoli da 218 a 226, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia

Art. 218. - La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia.
Gli anni di corso necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 219. - Possono aspirare all'iscrizione alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specializzazione in chirurgia generale o che dimostrino di aver frequentato a titolo ufficiale ed in modo continuativo un istituto universitario di chirurgia generale o una divisione ospedaliera di chirurgia generale per almeno due anni.

Art. 220. - Il numero massimo degli iscritti è stabilito complessivamente in trenta specializzandi.

Art. 221. - La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avviene in seguito a concorso per titoli ed esami.

Art. 222. - Per nessun motivo saranno consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

Art. 223. - La scuola ha sede presso il centro di cardiochirurgia della clinica chirurgica generale ed è posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del direttore della clinica stessa.

Art. 224. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di internato presso il reparto cardiochirurgico (corsie, diagnostica, sala operatoria, trattamento intensivo) per tutta la durata dei corsi e di frequenza alle lezioni, conferenze speciali ed esercitazioni.

Art. 225. - Alla fine di ciascun anno accademico gli iscritti devono sostenere gli esami di profitto nelle materie fondamentali il cui superamento è condizione necessaria per la iscrizione all'anno successivo e, per gli iscritti all'ultimo anno, per l'ammissione all'esame di diploma.

Art. 226. - Gli insegnamenti fondamentali (annuali o biennali) sono i seguenti:
1° Anno:
Embriologia, anatomia descrittiva e topografica dell'apparato cardiovascolare;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche (clinica strumentale, radiologia e di laboratorio) 1° anno;
Semeiotica e diagnostica angiologica;
Patologia e clinica cardiologica 1° anno;
Principio e tecnica della circolazione extracorporea;
Nozioni di ingegneria medica.

2° Anno:
Semeiotica e diagnostica delle cardiopatie chirurgiche;
Clinica strumentale, radiologica e di laboratorio 2° anno;
Patologia e clinica cardiologica 2° anno;
Patologia e clinica angiologica;
Terapie chirurgiche e tecnica operatoria 1° anno;
Anestesie e rianimazione.

3° Anno:
Patologia e clinica cardiologica pediatrica;
Terapia chirurgica e tecnica operatoria 2° anno;
Trattamento intensivo.
Alla fine del 3° anno del corso ha luogo l'esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di cardioangiochirurgia concordato con il direttore della scuola.
Dopo l'art. 282, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso" e in "Diabetologia e malattie del ricambio".

Scuola di specializzazione in chirurgia e pronto soccorso

Art. 283. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono quattro.

Art. 284. - Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di ventidue unità ripartite nei quattro anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 285. - Le materie del corso sono le seguenti:
Anatomia chirurgica;
Anestesiologia;
Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale);
Chirurgia generale (quadriennale);
Chirurgia ginecologica d'urgenza;
Chirurgia plastica e riparatrice (biennale);
Chirurgia pediatrica d'urgenza;
Chirurgia toracica d'urgenza;
Chirurgia urologica d'urgenza;
Fisiopatologia del politraumatizzato;
Neurotraumatologia (biennale);
Radiologia;
Rianimazione;
Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
Semeiotica chirurgica;
Trattamento del politraumatizzato;
Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia;
Traumatologia dell'apparato locomotore:
Traumatologia maxillo-facciale;
Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche.

Art. 286. - Le materie sopra elencate sono così distribuite:
1° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (I);
Chirurgia generale (quadriennale) (I);
Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (I);
Anestesiologia;
Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza;
Semeiotica chirurgica;
Radiologia;
Traumatologia maxillo-facciale.

2° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (II);
Chirurgia generale (quadriennale) (II);
Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale) (II);
Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (I);
Anatomia chirurgica;
Trattamento pre e post-operatorio in chirurgia d'urgenza;
Chirurgia ginecologica d'urgenza;
Chirurgia urologica d'urgenza.

3° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (III);
Chirurgia generale (quadriennale) (III);
Neurotraumatologia (biennale) (I);
Chirurgia plastica e riparatrice (biennale) (II);
Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche;
Chirurgia toracica d'urgenza;
Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza;
Chirurgia pediatrica d'urgenza.

4° Anno:
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale) (IV);
Chirurgia generale (quadriennale) (IV);
Neurotraumatologia (biennale) (II);
Fisiopatologia del politraumatizzato;
Trattamento del politraumatizzato;
Rianimazione.

Art. 287. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso, che si svolgerà presso l'istituto di chirurgia d'urgenza sotto forma di permanenza costante in tale istituto durante le ore della sua attività, con presenza giornaliera nei vari reparti.
Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualità di assistenti o di aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle università e di ospedali di 1ª e 2ª categoria.
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 288.- Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio
Art. 289. - La scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio conferisce il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono tre.

Art. 290. - Il numero massimo complessivo degli iscritti alla scuola è di quindici unità ripartite nei tre anni di corso. La selezione dei candidati aspiranti alla ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 291. - Le materie del corso sono le seguenti:
Anatomia e citomorfologia funzionale;
Auxologia e auxopatie metaboliche (complementare);
Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (biennale);
Dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di biometria e statistica (complementare);
Elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
Fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
Fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
Medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
Metodi di analisi chimica e quantitativa;
Neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio;
Oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Patologia molecolare;
Patologia sperimentale metabolica;
Semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
Terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

Art. 292. - Le materie sopra elencate sono così distribuite:

1° Anno:
Anatomia e citomorfologia funzionali;
Elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
Metodi di analisi chimica e quantitativa;
Patologia molecolare;
Fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di biometria e di statistica (complementare);
Auxologia e auxopatie metaboliche (complementare).

2° Anno:
Patologia sperimentale metabolica;
Semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I);
Medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
Neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
Fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° Anno:
Clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II);
Farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio;
Dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
Elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
Oftalmologia nel diabete e nelle malattie metaboliche (complementare);

Art. 293. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.
L'internato è obbligatorio durante tutti e tre gli anni del corso, sotto forma di permanenza costante durante le ore di attività scientifica ed assistenziale, con presenza giornaliera nei vari reparti.
Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.
L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 294. - Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1974

Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 50. - SCIARRETTA