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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 473

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/04/2000)
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vigente al 16/04/2024
  • Articoli
  • Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di
    imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sull'incremento
    di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale.
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  • Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni
    private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse
    sulle concessioni governative e sui contratti di borsa.
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  • 9
  • Sanzioni in materia di tributi doganali
    e di imposte sulla produzione e sui consumi
  • 10
  • Sanzioni in materia di tributi locali
  • 11
  • 12
  • 13
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  • 15
  • 16
  • Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle
    radioaudizioni e alla televisione.
  • 17
  • 18
  • 19
  • Sanzioni relative all'anagrafe tributaria
    e codice fiscale
  • 20
  • Disposizioni comuni
  • 21
Testo in vigore dal:  1-4-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con il decreto legislativo recante i principi generali della revisione organica e del completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 3, comma 13, della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Sanzioni in materia di imposta di registro
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55, nel terzo comma, le parole "delle soprattasse e delle pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "e delle sanzioni amministrative";
b) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:
"Art. 69 (Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia). - 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.";
c) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
"Art. 71 (Insufficiente dichiarazione di valore). - 1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 51, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52 la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.";
d) l'articolo 72 è sostituito dal seguente:
"Art. 72 (Occultazione di corrispettivo). - 1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.";
e) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Omessa o irregolare tenuta o presentazione del reertorio). - 1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dieci milloni.
2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire quattro milioni.
3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.
4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'ufficio del registro, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.";
f) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Altre infrazioni). - 1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, quarto comma, e chi non ottempera alle richieste degli uffici del registro ai sensi dell'articolo 63, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.";
g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificato o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 13 nonché della lettera q) del comma 133 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996 recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
"13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi".
"133. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a - p) (Omissis);
q) adeguamento delle disposizioni sanzionatorie attualmente contenute nelle singole leggi di imposta ai principi e criteri direttivi dettati con il presente comma e revisione dell'entità delle sanzioni attualmente previste con loro migliore commisurazione all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni identiche anche se riferite a tributi diversi, tenendo conto al contempo delle previsioni punitive dettate dagli ordinamenti tributari dei Paesi membri dell'Unione europea".
Note all'art. 1:
- Il testo del comma 3 dell'art. 55 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro è così modificato dal presente decreto:
"Art. 55 (Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione). - Il pagamento delle imposte e delle sanzioni amministrative eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalità del soggetto che ha eseguito il pagamento".
- Si riportano il comma 3 dell'art. 56 nonché gli articoli 70 e 75 del D.P.R. n. 131 del 1986 recante approvazione del testo unico in materia di imposta di registro, i cui testi vengono abrogati dall'art. 1 del presente decreto:
"Art. 56 (Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio). - 1-2. (Omissis).
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia è divenuta definitiva".
"Art. 70 (Tardività del pagamento). - 1. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa."
"Art. 75 (Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse). - 1. L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se è dovuta anche l'imposta, la sanzione può essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso.
2. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalità dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti.
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se è stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio".