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DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 dicembre 1918, n. 2029

Che sopprime per i giornali quotidiani l'obbligo della pubblicazione in limitato numero di pagine. (018U2029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1919
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vigente al 29/03/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1919

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Nostri decreti 2 dicembre 1917, n. 1938, e 21 febbraio 1918, n. 301;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1° gennaio 1919 è soppresso, per i giornali quotidiani di cui alla lettera a) dell'art. 3 del Nostro decreto 2 dicembre 1917, n. 1938, l'obbligo di pubblicare in ciascun mese cinque numeri di due pagine; e quelli aventi dimensioni non superiori a 18 decimetri quadrati di stampa in ogni facciata, sono autorizzati a pubblicare non più di sei numeri in sei pagine in ciascun mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - CIUFFELLI - SACCHI.

Visto, Il guardasigilli: SACCHI.