stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1980, n. 1230

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

nascondi
vigente al 20/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  12-11-1981

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 28 sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione ed in igiene.

Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione

Art. 29. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso la clinica chirurgica dell'Università degli studi di Ancona e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione.
Art. 30. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Art. 31. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 32. - La durata dei corsi di studio è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 33. - Il numero massimo di allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di trenta iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 34. - L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami.
Art. 35. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
3) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
4) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione;
6) anestesiologia I;
7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione;
9) esercitazioni pratiche.
2° Anno:
1) anestesiologia II;
2) terapia antalgica;
3) rianimazione I;
4) esercitazioni pratiche.
3° Anno:
1) rianimazione II;
2) tecniche speciali di anestesia;
3) tecniche speciali di rianimazione;
4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità;
5) esercitazioni pratiche.
Art. 36. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 37. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Per le materie a corsi pluriennali l'esame va sostenuto alla fine di ognuno dei corsi medesimi.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in anestesia e rianimazione gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in igiene

Art. 38. - La scuola di specializzazione in igiene ha sede presso l'istituto di igiene. Essa ha lo scopo di conferire adeguata preparazione teorica e pratica ai laureati che intendono dedicarsi alla carriera dei laboratori di sanità pubblica e della progettazione di impianti tecnologici di ospedali, scuole, industrie.
La scuola si articola nei seguenti due indirizzi:
1) laboratorio di sanità pubblica, al quale possono essere ammessi i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, fisica, scienze biologiche, scienze naturali, agraria e medicina veterinaria;
2) igiene ed edilizia socio-sanitaria, al quale possono essere ammessi i laureati in architettura, fisica ed ingegneria.
Art. 39. - La durata del corso di studi è di due anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 40. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 41. - Il numero massimo di allievi iscrivibili alla scuola è di sessanta suddivisi in quaranta per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica e venti per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria.
Art. 42. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia statistica e biometria;
2) microbiologia e parassitologia;
3) epidemiologia e profilassi generale;
4) legislazione ed organizzazione;
5) elementi di patologia generale;
6) biochimica applicata;
7) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica.
2° Anno:
1) metodi e dosaggi chimici, fisici e biologici per
il controllo dell'inquinamento ambientale;
2) epidemiologia e profilassi delle malattie infettive
e di quelle non infettive di importanza sociale;
3) strumentazione e misure chimico-cliniche;
4) accertamento diagnostico delle malattie infettive
e parassitarie;
5) ispezione e controllo degli alimenti;
6) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
7) elementi di informatica.
Art. 43. - Le materie di insegnamento per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria sono le seguenti:
1° Anno:
1) metodologia statistica e biometria;
2) elementi di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e non infettive di importanza sociale;
3) legislazione sanitaria;
4) igiene dell'ambiente fisico e difesa ecologica;
5) organizzazione del territorio e programmazione
sanitaria;
6) principi di ingegneria del lavoro e della sicurezza.
2° Anno:
1) igiene edilizia e dell'aggregato urbano;
2) igiene e tecnica delle costruzioni ospedaliere, arredamenti e impianti tecnologici;
3) edilizia ed arredamento scolastico;
4) elementi di fisica tecnica applicata all'igiene;
5) urbanistica ed insediamento industriale;
6) approvvigionamento idrico e smaltimento dei rifiuti.
A giudizio della scuola i corsi possono essere completati da insegnamenti complementari scelti fra gli insegnamenti previsti dallo statuto dell'Università. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche, visite ad impianti e strutture interessanti la scuola di specializzazione.
I corsi sono integrati da frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento di durata comunque non inferiore a mesi dodici - per l'indirizzo di laboratorio di sanità pubblica - e a mesi sei - per l'indirizzo di igiene ed edilizia socio-sanitaria.
Art. 44. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento.
Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, rimarranno nella posizione di fuori corso fino a che non avranno assolto agli obblighi di cui sopra.
Art. 45. - La frequenza alle lezioni, dimostrazioni, esercitazioni e visite didattiche nonché lo svolgimento della frequenza ai fini di apprendimento sono obbligatorie.
Gli allievi che non conseguono le relative attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere gli esami annuali e l'esame di diploma.
Con il consenso della scuola, possono essere esonerati dalla frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento unicamente i laureati che prestino regolare servizio in cliniche o istituti universitari o in strutture ospedaliere riconosciute idonee, di volta in volta, a giudizio insindacabile della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1980

PERTINI SARTI

Visto, il Guardasigilli: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1981

Registro n. 96 Istruzione, foglio n. 353