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LEGGE COSTITUZIONALE 23 ottobre 2002, n. 1

Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  10-11-2002

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la

maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e
finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2002

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione, i cui effetti si esauriranno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è il seguente:
"XIII. - I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.".