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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2002, n. 310

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  27-2-2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45 che ha istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria tecnica del Ministro;
d) l'Ufficio legislativo;
e) il Servizio di controllo interno;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.".
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, la lettera: "e)" è sostituita dalla seguente: "f)".
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1.
L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
3. La Segreteria del Ministro è composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.
5. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresì, allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato.
6. L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
7. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonché ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.".
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, le parole: "lettere d) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e) e g)".
5. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 3, dopo le parole: "dal Capo della Segreteria del Ministro," sono inserite le seguenti: "dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro,".
6. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio con funzioni vicarie.".
7. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 4, dopo le parole: "Il Capo della Segreteria particolare" sono inserite le seguenti: ", il responsabile della Segreteria tecnica".
8. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il capo dell'ufficio legislativo" sono inserite le seguenti: ", per il responsabile della Segreteria tecnica".
9. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 25

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001, n. 167.
Note al preambolo:
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della Costituzione è il seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma l, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
- Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.".
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dall'amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999 n. 193.
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:
"Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni.). - 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.
4. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. [Sono altresì trasferiti al Ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni de lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)].".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
- Per il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, si veda la nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Sono Uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria tecnica del Ministro;
d) l'Ufficio legislativo;
e) il Servizio di controllo interno;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. I titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere da a) ad f) sono nominati dal Ministro con proprio decreto.
3. La Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa e riferisce al Ministro.
4. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dal comma 3, coordina l'attività degli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997. n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità.".
- Il testo dell'art. 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:
"Art. 5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), è stabilito complessivamente in cento unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché collaboratori estranei alla pubblica amministrazione in possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra cui esperti e consulenti, da assumere previo provvedimento motivato con contratto a tempo determinato di durata non superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, il cui numero non può superare il venti per cento del contingente sopraindicato.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono individuati, presso gli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a otto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi di cui al presente comma concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'art. 5, commi 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999. n. 150, e sono attribuiti anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti del ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.
4. L'attribuzione degli incarichi ad esperti e consulenti estranei all'amministrazione, di cui al primo comma, è subordinata alla carenza o all'indisponibilità delle necessarie professionalità interne ed è disposta previa verifica di adeguata competenza, desumibile da specifici e analitici requisiti culturali e professionali, coerenti all'incarico da conferire.".
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato è il seguente:
"Art. 6 (Responsabili degli uffici di diretta collaborazione).- 1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice capo dell'ufficio con funzioni vicarie.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è nominato fra operatori del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica. Ai fini della costituzione dell'ufficio stampa si applica la legge 7 giugno 2000, n 150.
4. Il Capo della Segreteria particolare, il responsabile della Segreteria tecnica ed il Segretario particolare del Ministro, nonché i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i segretari particolari sono nominati su designazione dei Sottosegretari interessati. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte. Per i dipendenti pubblici rientranti fra le categorie di cui al secondo comma si provvede in armonia con i regolamenti dell'amministrazione di appartenenza.".
- Il testo dell'art. 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Al Capo di Gabinetto e al capo dell'Ufficio legislativo spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
b) per il Capo dell'ufficio legislativo, per il responsabile della Segreteria tecnica e per il responsabile del servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento, è corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dei dipartimenti del Ministero ed ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero
2. Al Capo della Segreteria particolare ed al Segretario particolare del Ministro, ai capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con apposito contratto individuale, articolato in una voce retributiva rapportata alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai capi degli uffici di cui al presente comma, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in aggiunta al trattamento economico in godimento è corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, sentite le organizzazioni sindacali e in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29 del 1993 di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione. Tale trattamento, consistente in un emolumento da corrispondere mensilmente, è sostitutivo degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale, Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.".
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:
"Art. 11 (Norme transitorie e finali). - 1. Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 5, comma 2, non comportano aumento dell'attuale dotazione organica del Ministero.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa.
2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'art. 7, commi 1 e 2, è compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.".