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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1999, n. 458

Regolamento recante norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-12-99 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2001)
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vigente al 28/03/2024
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Testo in vigore dal:  29-11-2001
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il trasferimento alle regioni di funzioni, compiti e risorse finanziarie in materia di agricoltura;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni dicoordinamento delle attività di controllo e di attuazione del suddetto regolamento (CE) n. 2815/98, applicabile a partire dal 1 aprile 1999 e fino al 31 ottobre 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 1999;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 5 agosto 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, per la funzionepubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Coordinamento
1. Ai fini del coordinamento delle attività di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, il codice di identificazione alfanumerica di cui all'articolo 4, paragrafo 3, di detto regolamento comunitario comprende anche la sigla della provincia nel cuiterritorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento degli oli extra vergini e vergini di oliva.
2. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al presente articolo devono essere comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i successivi trenta giorni.
3. Ai controlli previsti dal regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi anche dell'Agecontrol.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 22 novembre 2001, n. 371 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2001, n. 46), "Dichiara che non spetta allo Stato adottare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, l'art. 1, comma 3, del d.P.R. 27 ottobre 1999, n. 458 (Regolamento recante norme di attuazione del regolamento [CE] n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva) e conseguentemente annulla l'art. 1, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 458 del 1999, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano".