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REGIO DECRETO 29 dicembre 1907, n. DL (550)

Che stabilisce le sezioni elettorali del Collegio di probiviri per le industrie della orificeria, con sede in Napoli. (0700550R)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/02/1908
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vigente al 24/04/2024
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Testo in vigore dal:  8-2-1908

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295, sui Collegi di probiviri per l'industria, nonché il regolamento approvato con R. decreto del 26 aprile 1894, n. 179, per l'esecuzione della legge stessa;
Veduto il R. decreto 4 novembre 1900, n. CCCXXVIII, col quale venne istituito in Napoli un Collegio di probiviri per l'industria della oreficeria, con giurisdizione sul territorio dei comuni di Napoli e Torre del Greco;
Veduto il R. decreto 15 giugno 1905, n. CLXXXVIII, che estendeva la circoscrizione del suddetto Collegio anche al comune di Resina;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le sezioni elettorali del collegio di probiviri per la industria della orificeria con sede in Napoli, sono stabilite come appresso:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

F. Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.