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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 979

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal:  23-10-1980

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuole di specializzazione in medicina e chirurgia
Art. 164. - Alla facoltà di medicina e chirurgia sono ammesse le seguenti scuole di specializzazione:
chirurgia generale;
medicina interna;
oftalmologia;
ginecologia ed ostetricia;
pediatria;
radiologia;
idroclimatologia medica e clinica termale;
anatomia patologica;
dermatologia e venereologia;
otorinolaringoiatria;
psichiatria;
neurologia;
anestesia e rianimazione;
igiene e medicina preventiva;
endocrinologia;
fisiochinesiterapia ortopedica;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
geriatria e gerontologia;
odontostomatologia;
nefrologia;
biochimica e chimica clinica;
chirurgia plastica;
medicina del lavoro;
diabetologia e malattie del ricambio;
ematologia generale;
chirurgia della mano;
allergologia;
medicina legale e delle assicurazioni;
corso di perfezionamento in neonatologia.
Tali scuole hanno lo scopo di condurre gli allievi ad una approfondita conoscenza delle materie oggetto di insegnamento e ad una ottimale capacità tecnica e di conferire loro il diploma di "specialista" a norma di legge.
Art. 165. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
In consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 166. - Gli insegnamenti delle scuole di specializzazione e dei corsi a fini speciali vengono conferiti annualmente per incarico dal consiglio di facoltà a professori di ruolo, fuori ruolo, incaricati, a liberi docenti, ad aiuti e assistenti cultori della specialità, tutti di riconosciuta competenza.
Art. 167. - Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Quando le scuole prevedono oltre all'indirizzo medico altri indirizzi, è consentita l'iscrizione per tali indirizzi, anche a laureati di altre facoltà.
L'ordinamento di ciascuna scuola, di cui ai capi seguenti, indica quali lauree consentono l'accesso ai vari indirizzi non medici.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti.
Non è permesso iscriversi contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione.
Art. 168. - Il numero massimo degli allievi che possono essere ammessi a ciascuna scuola di specializzazione è fissato dal relativo ordinamento.
Nel numero massimo non sono compresi gli iscritti fuori corso.
Art. 169. - La domanda di ammissione ad una scuola è diretta al rettore dell'Università. - Essa deve essere corredata dal diploma di maturità, o di scuola media superiore nonché dal certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami di profitto e in quello di laurea.
L'aspirante può corredare la domanda di altri titoli che ritenga utile presentare.
Le domande e gli allegati sono trasmessi al direttore della scuola.
Art. 170. - Il consiglio della scuola determina e trasmette al preside della facoltà entro il mese di ottobre di ogni anno i criteri di valutazione dei titoli.
L'esame è pubblico e si svolge su materie, fissate dal consiglio della scuola, idonee ad accertare l'attitudine a seguire i corsi.
L'elenco delle materie, i criteri di valutazione dei titoli, gli obblighi inerenti di cui agli articoli 171, 172, 173, 174 e la data dell'esame, sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Università almeno novanta giorni prima della data stessa.
La commissione esaminatrice è composta dal direttore che la presiede e da due professori della scuola scelti dal direttore stesso.
La graduatoria formata dalla commissione viene approvata e resa esecutiva dal preside.
Art. 171. - Le materie di insegnamento di ciascuna scuola sono fissate dal relativo ordinamento, di cui ai capi seguenti.
Il consiglio della scuola determina le esercitazioni e fissa i turni della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.
Il calendario delle lezioni e delle esercitazioni è fissato anno per anno dal consiglio della scuola e reso pubblico mediante affissione.
Art. 172. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria.
Art. 173. - La frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti nei turni di cui all'art. 171 è obbligatoria durante tutti gli anni di corso e si svolge nelle sedi indicate annualmente dal consiglio della scuola con attività nei laboratori, negli ambulatori, nei reparti di degenza e in istituzioni di sanità pubblica.
Sono esentati dal solo turno di frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti gli iscritti a scuole di specializzazione che prestino effettivo e continuativo servizio che, a giudizio del consiglio della scuola, integrato dal preside, possa considerarsi sostitutivo della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti.
L'effettività della frequenza alle esercitazioni pratiche nei reparti deve essere provata mediante apposita certificazione, con registro giornaliero delle presenze.
Le esenzioni di cui al comma secondo debbono essere notificate al consiglio della facoltà.
Art: 174. - Per essere ammessi agli esami di profitto gli iscritti devono aver ottemperato a quanto previsto negli articoli 172 e 173.
Per essere ammessi all'anno di corso successivo, gli allievi devono aver superato tutti gli esami dell'anno precedente.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti devono aver superato tutti gli esami stabiliti per ciascuna scuola.
Art. 175. - Le sessioni di esame sono due: estiva e autunnale.
Le date degli esami sono stabilite dal consiglio della scuola e pubblicate mediante affissione.
Art. 176. - Salvo che non sia diversamente stabilito nell'ordinamento delle singole scuole, gli esami di profitto si svolgeranno annualmente per ciascuna materia.
Art. 177. - Per ciascuno degli esami di profitto la commissione di esame è composta da tre membri: il professore della materia che la presiede e due altri professori della scuola scelti dal direttore.
Quando l'ordinamento di una scuola prevede un esame unico di profitto alla fine di ciascun anno, la commissione di esame è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro insegnanti dell'anno di corso scelti dal direttore.
Art. 178. - L'esame di diploma consiste in una discussione su un elaborato originale scritto e può prevedere prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.
Art. 179. - La commissione per gli esami di diploma è composta dal direttore della scuola, che la presiede, e da quattro professori della scuola, scelti dal direttore.
Art. 180. - Non sono consentite in alcun caso abbreviazioni di corso.
Non si può rimanere fuori corso per più di due anni consecutivi, pena decadenza.
Art. 181. - Gli iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e le soprattasse secondo quanto stabilito per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia, nonché la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Sono tenuti altresì al pagamento di speciali contributi nella misura che sarà determinata dal consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, sentito il senato accademico.
Art. 182. - Le norme generali sono applicate automaticamente alle singole scuole a meno che, in specifici ordinamenti delle stesse ed in funzione di particolari esigenze, non sia altrimenti disposto.