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DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 dicembre 1917, n. 2159

Che stabilisce la cauzione dell'economo dell'ufficio centrale per la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia, assegnandogli in pari tempo l'indennità annua di lire cinquecento. (017U2159)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/1918
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vigente al 19/04/2024
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Testo in vigore dal:  10-3-1918

Art. 1


TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il Nostro decreto 18 gennaio 1917, n. 118, contenente disposizioni dirette a prevenire e reprimere l'abigeato in Sicilia;

Veduto l'art. 25, n. 7 del regolamento per l'esecuzione di detto decreto per quanto concerne il servizio di economato;

Ritenuta la necessità di garantire tale servizio con idonea cauzione;

Veduti gli articoli 229 e 231 del regolamento sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È fatto obbligo all'economo dell'ufficio centrale per la prevenzione e repressione dell'abigeato in Sicilia di prestare, a garanzia della sua gestione, una cauzione di lire millecinquecento di capitale mediante vincolo su certificati nominativi del Consolidato 3,50 e 5 % del Debito pubblico dello Stato ragguagliato al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente al tempo in cui deve essere data la cauzione e per nove decimi del loro valore.

È assegnata all'economo l'indennità in ragione di lire cinquecento annue da imputarsi alla dotazione del capitolo relativo alle spese di prevenzione e repressione dell'abigeato e da pagarsi a rate trimestrali posticipate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Orlando - Nitti.

Visto, il guardasigilli: Sacchi.